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Sentenza

Sentenza n. 2035/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 385/2023, depositata e resa pubblica il 10 novembre 2023 - Sez. Lavoro, procedimento r.g. 406/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 1° luglio 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 11 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202504477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 385/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per euro 500,00 ciascun anno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro beneficio equivalente e a pagare le spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza, l'Amministrazione non aveva eseguito il giudicato. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, anche al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'adozione degli atti necessari, anche mediante nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso inutilmente del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso; tali strumenti possono essere utilizzati dal commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato.

Massime di principio

  • L'inottemperanza dell'Amministrazione a una sentenza passata in giudicato che impone il riconoscimento di un beneficio economico e il pagamento delle somme dovute legittima il creditore a proporre il giudizio di ottemperanza, purché sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio applicabile, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il compito di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione della pronuncia.
  • Quando l'Amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti, l'esecuzione commissariale di un giudicato di condanna al pagamento può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Non deve essere liquidato un compenso al commissario ad acta quando l'incarico sia affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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