Sentenza n. 1698/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del 9 febbraio 2023, con cui il Vice Direttore Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso la documentazione valutativa con “numero d’-OMISSIS-” relativa al periodo 2 gennaio 2021 – 1° gennaio 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del 9 febbraio 2023 di rigetto del ricorso gerarchico contro la scheda valutativa relativa al periodo 2 gennaio 2021–1° gennaio 2022, recante la qualifica finale di «superiore alla media»
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il decreto di rigetto del ricorso gerarchico e la scheda valutativa riformulata dopo che la precedente scheda era stata annullata dall’Amministrazione il 22 agosto 2022 per difetto di armonia tra giudizio complessivo, qualifica finale e voci analitiche e per un inciso ambiguo sulle situazioni personali. La nuova scheda ha mantenuto la qualifica di «superiore alla media», riducendo però il punteggio di alcune voci. Con cinque ordini di censure il militare ha dedotto: 1) difetto e illogicità della motivazione, sostenendo che il riferimento all’essersi «accomodato» sul precedente giudizio apicale manifestasse disappunto per il ricorso gerarchico e che la necessità di indirizzo e controllo non fosse mai sfociata in sanzioni disciplinari; 2) contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione, perché il giudizio finale sarebbe stato distonico rispetto alle valutazioni analitiche e alcune voci sarebbero state abbassate per giustificare l’esito; 3) violazione dell’art. 688 d.P.R. 90/2010, per asserita mancanza di obiettività e riduzione di 10 voci su 22 rispetto alla scheda precedente, sostenendo che gli elementi prodotti nel procedimento gerarchico giustificassero il punteggio massimo; 4) illogicità, difetto di motivazione e contrasto con i precedenti di carriera, contestando anche singolarmente la riduzione di voci riguardanti qualità personali e professionali e rilevando l’assenza di rilievi disciplinari; 5) travisamento, ingiustizia manifesta e sviamento, ipotizzando che il giudizio fosse polemico verso l’esercizio del diritto di ricorso e condizionato dalla sottoposizione a procedimento penale.
La decisione
Il TAR ha respinto nel merito tutte le censure. Ha ricordato che la documentazione caratteristica è una valutazione periodica delle capacità, attitudini e rendimento del militare, espressione di discrezionalità tecnica sindacabile soltanto per arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento, la cui sussistenza deve essere dimostrata dal ricorrente. Ha escluso che gli atti mostrassero tali vizi o una distonia macroscopica tra giudizi analitici e qualifica finale; le contestazioni non erano accompagnate da elementi sufficienti a dimostrare l’illegittimità delle singole valutazioni. La riduzione di alcune voci e il lieve peggioramento della qualifica finale sono compatibili con l’autonomia di ciascun periodo valutativo: la scheda fotografa l’attività e il comportamento nel periodo considerato e non è vincolata dai giudizi precedenti, né sorge un diritto a conservarli. Le valutazioni possono variare anche per qualità personali, in ragione della loro manifestazione e del loro impiego nei diversi contesti. Non è necessaria una motivazione analitica o una cronaca degli eventi, salvo l’attribuzione di giudizi estremi; è sufficiente una motivazione sintetica che consenta di escludere macroscopiche disarmonie logiche. Nel caso concreto il rendimento descritto come «molto buono» è stato ritenuto coerente con la qualifica «superiore alla media» e con la flessione di alcune valutazioni. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacità e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti
La disposizione definisce la funzione della documentazione caratteristica. Nel caso deciso, il richiamo alla norma non comporta che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella tecnica dei superiori: il sindacato resta circoscritto ai vizi macroscopici di legittimità.
Come è noto, ogni scheda valutativa costituisce un giudizio autonomo e indipendente, riferito esclusivamente al periodo considerato, e non può essere vincolata dai giudizi precedenti, come espressamente statuiscono sia il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sia il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
La scheda valutativa costituisce un giudizio autonomo, riferito al solo periodo preso in esame, e non è vincolata dalle valutazioni formulate per periodi precedenti.
Come è noto, ogni scheda valutativa costituisce un giudizio autonomo e indipendente, riferito esclusivamente al periodo considerato, e non può essere vincolata dai giudizi precedenti, come espressamente statuiscono sia il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sia il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
La scheda valutativa costituisce un giudizio autonomo, riferito al solo periodo preso in esame, e non è vincolata dalle valutazioni formulate per periodi precedenti.
Massime di principio
- Le valutazioni contenute nella documentazione caratteristica del personale militare sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per arbitrarietà, irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti; spetta al ricorrente dimostrare tali vizi.
- Ogni scheda valutativa del personale militare costituisce un giudizio autonomo e indipendente, riferito esclusivamente al periodo considerato, e non è vincolata dalle valutazioni formulate per periodi precedenti; il militare non vanta un diritto alla conservazione dei giudizi già ottenuti.
- Le schede valutative non richiedono una motivazione analitica né una cronaca degli avvenimenti e delle attività svolte; salvo l’attribuzione di giudizi estremi, è sufficiente una motivazione sintetica che permetta di escludere macroscopiche disarmonie nell’iter logico essenziale.
- La riduzione di singole valutazioni o della qualifica rispetto a periodi precedenti non è di per sé illogica, poiché le schede fotografano il rendimento e il comportamento nel periodo considerato e le qualità possono manifestarsi o essere utilizzate diversamente nel tempo e nei diversi contesti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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