Cassazione Penale, Ordinanza n. 05945/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Quattro imputati, nei cui confronti il GUP aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p., hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 17 luglio 2024. Le pene applicate erano: a uno, quattro anni e otto mesi di reclusione e 20.600 euro di multa per un reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990; a un altro, quattro anni di reclusione e 16.700 euro di multa per il medesimo reato; agli altri due, pene inferiori per reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Tutti hanno dedotto un unico motivo: vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte osserva che il motivo è inammissibile perché, in questo tipo di ricorso, vengono proposte censure non consentite dal catalogo dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre il motivo è privo di specificità, perché non indica elementi fattuali idonei a imporre una verifica circa l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base dell'applicazione della pena concordata (patteggiamento).
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
individua il catalogo dei motivi di ricorso consentiti contro la sentenza di applicazione della pena; il motivo dedotto, fondato su vizio di motivazione relativo all'art. 129 c.p.p., è ritenuto estraneo a tale catalogo.
art. 129 c.p.p.
evocato dai ricorrenti quale parametro per la verifica delle cause di proscioglimento o di non punibilità; la Corte rileva che non sono stati indicati elementi fattuali specifici che imponessero tale verifica.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
norma incriminatrice contestata a due degli imputati per fatti relativi agli stupefacenti.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
norma incriminatrice contestata agli altri due imputati per fatti di lieve entità in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono proponibili soltanto i motivi espressamente consentiti dalla disciplina speciale; censure estranee a tale catalogo sono inammissibili.
- La deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. richiede specificità: il ricorrente deve indicare elementi fattuali concreti che rendano prospettabile, in modo immediato, una causa di proscioglimento o di non punibilità.
- Il vizio di motivazione, quando non rientra tra i motivi consentiti dalla disciplina del patteggiamento, non può essere utilizzato per ottenere un riesame del merito della decisione concordata.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05857/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05862/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05863/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05864/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05865/2025 del 13/02/2025
- ordinanza_penale · 13 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05866/2025 del 13/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →