Cassazione Penale, Sentenza n. 20143/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza del Tribunale di Torino (17/10/2024) con cui, in giudizio abbreviato, il Tribunale aveva riqualificato il fatto come furto della carta di debito e dichiarato non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità (querela). Il Procuratore deduceva violazione di norme penali e processuali e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la riqualificazione come furto non era fondata su elementi univoci (posizione dell'imputato, assenza di altra carta sequestrata, lasso di tempo non decisivo, mancanza di spiegazioni da parte dell'imputato) e che il Tribunale aveva indebitamente valorizzato il "favor rei". In via subordinata il Procuratore chiedeva, se riqualificato in appello, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9/8/2024, n.114 (limitazione dell'appellabilità del PM) rispetto agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile in sede di cassazione (non riqualificabile in appello) e i motivi fondati. Ha censurato la sentenza impugnata per avere riqualificato il fatto come furto senza elementi probatori univoci e per avere attribuito rilievo decisivo al solo lasso di tempo e all'invocazione del principio del "favor rei", contravvenendo al principio consolidato secondo cui la mera disponibilità della refurtiva richiede o elementi univoci di coinvolgimento nel furto o una spiegazione attendibile dell'origine della disponibilità. La Corte ha quindi accolto il ricorso del Procuratore (annullamento della sentenza impugnata - con le conseguenze processuali ordinarie, compreso il rinvio se necessario). Inoltre la Corte ha ritenuto che la novella legislativa (legge n.114/2024) che limita l'appello del pubblico ministero si applica anche alle sentenze di proscioglimento pronunciate in esito a giudizio abbreviato, rendendo inammissibile l'appello del PM in tali casi e legittimando il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 608, comma 2 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 608, comma 2, cod. proc. pen.
Disposizione invocata per la proposizione del ricorso per cassazione del pubblico ministero contro sentenza inappellabile; la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del PM secondo questo articolo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Richiamati come criteri di ammissibilità e motivazione dei motivi di cassazione (violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto fondati i motivi per violazione di legge e per motivazione illogica.
art. 624 e art. 648 cod. pen.
Norme sostanziali (furto, ricettazione) richiamate nella disputa sulla corretta qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha confermato l'esigenza di elementi probatori univoci per ritenere il soggetto autore del furto anziché ricettatore.
art. 521, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nel motivo di cassazione relativo a violazione di regole procedurali; la Corte ha valutato i rilievi di violazione di legge con riferimento alle norme procedurali generali.
art. 593, comma 2, cod. proc. pen.
"Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2"
La Corte ha interpretato la novella (legge n.114/2024) come applicabile anche alle sentenze di proscioglimento pronunciate in esito a giudizio abbreviato, escludendo l'appellabilità del PM per quei reati.
art. 443, comma 1, cod. proc. pen.
"L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento"
Richiamato nel dibattito sulla disciplina dell'appello in caso di giudizio abbreviato; la Corte ha chiarito che non esisteva una norma specifica che attribuisse al PM il potere di appellare le sentenze abbreviate dopo la pronuncia della Corte costituzionale n.320/2007, e che la novella di legge va interpretata nel suo ambito.
art. 556, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato e ai richiami normativi; utilizzato nella disamina sulla collocazione normativa dell'appello rispetto alle sentenze abbreviate.
art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Elenco dei reati per i quali è prevista la citazione diretta (disciplinati dalla novella) e rispetto ai quali il PM perde il potere di appellare le sentenze di proscioglimento ai sensi della legge n.114/2024.
legge 9 agosto 2024, n. 114 (art. 2, comma 1, lett. p)) "legge Nordio"
Norma di recente introduzione che ha sostituito il primo periodo dell'art. 593, comma 2, escludendo il potere di appello del PM contro determinate sentenze di proscioglimento; la Corte l'ha ritenuta applicabile anche alle sentenze emesse dopo giudizio abbreviato.
Costituzione: artt. 3, 24, 111
Richiamati nella prospettata questione di legittimità costituzionale relativa alla norma che limita l'appello del PM; la Corte ha ritenuto le questioni assorbite dopo la decisione di ammissibilità e sulla fondatezza del ricorso, pertanto non le ha affrontate nel merito.
giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 2, n. 43427/2016; Sez. 2, n. 5522/2013; Corte Cost. n. 320/2007)
La giurisprudenza consolidata afferma che la mera disponibilità della refurtiva richiede una spiegazione attendibile dell'imputato o, in mancanza, è elemento per la ricettazione; la Corte ha richiamato questi precedenti per censurare la motivazione del Tribunale di Torino.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione anche contro sentenze di proscioglimento che risultino inappellabili per effetto di norme che limitano l'appello; l'art. 608, comma 2, cod. proc. pen. resta lo strumento ordinario per il ricorso in cassazione del PM in tali ipotesi.
- La novella normativa (legge n.114/2024) che esclude l'appello del PM contro le sentenze di proscioglimento per i reati ricompresi nell'art. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen. si applica anche alle sentenze pronunciate in esito a giudizio abbreviato, salvo diverso chiaro disposto normativo.
- In tema di ricettazione vs furto, la mera disponibilità della cosa provento del reato non consente automaticamente di qualificare il fatto come furto commesso dall'imputato: occorrono o elementi probatori univoci del coinvolgimento nell'atto di furto (es. presenza, riconoscimento, prove probatorie dirette) o, in mancanza, l'assenza di una spiegazione attendibile dell'imputato circa l'origine della disponibilità.
- La valorizzazione del "favor rei" non può sostituirsi alla mancanza di elementi probatori per la riqualificazione del fatto; il principio del "favor rei" ha rilievo soprattutto nella determinazione della sanzione e nella valutazione in dubbio, non come unico fondamento per derogare dalla necessità di elementi univoci.
- Un lasso di tempo relativamente breve tra furto e rinvenimento non ha in astratto valore decisivo, specialmente quando l'oggetto ricercato (es. carta di debito) è facilmente trasferibile: il giudice deve motivare con elementi concreti perché il tempo intercorso sussuma una condotta di detenzione quale autore del furto.
- La questione di legittimità costituzionale sollevata dal PM rispetto alla menomazione del potere di appello del pubblico ministero richiede specifica tempestiva e corretta formulazione procedurale; se il ricorso principale riesce per vizi di motivazione o di diritto, la Corte può ritenere la questione costituzionale assorbita.
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