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Sentenza

Sentenza n. 723/2026 - Bari, Sezione U

per l'annullamento - del provvedimento del 13.7.2020 prot. n. 0039364, della allegata determina dirigenziale n. 813 del 9.7.2020, della comunicazione del 13.3.2020 prot. n. 0017856, della comunicazione del 14.5.2020 prot. n. 0028674 del Comune di Monopoli; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202001109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’annullamento in autotutela degli atti impugnati aveva integralmente soddisfatto la pretesa iniziale dell’impresa e determinato il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata quindi esaminata la fondatezza dei vizi dedotti. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giusti motivi.

TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’aggiudicazione definitiva e dell’avviso d’asta per la concessione di un’area comunale da destinare a struttura multifunzionale sportiva

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

L’impresa aggiudicataria ha impugnato il provvedimento comunale del 13 luglio 2020, la determina dirigenziale n. 813 del 9 luglio 2020 e le comunicazioni del 13 marzo e del 14 maggio 2020, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Gli atti impugnati costituivano rinnovazione del procedimento di revoca dell’aggiudicazione, avviato dal Comune in esecuzione di una precedente sentenza del TAR che aveva annullato la prima revoca per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Nel corso del giudizio il Comune ha dichiarato di avere annullato in autotutela gli atti impugnati con successive determinazioni del 20 ottobre 2020 e del 10 novembre 2022.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione attraverso la rimozione degli atti impugnati.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rimuove in autotutela gli atti impugnati e tale rimozione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, facendo venir meno l’interesse alla decisione di merito.
  • Quando viene dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta rimozione degli atti impugnati, il giudice non esamina i motivi di illegittimità originariamente dedotti.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi, anche quando la definizione del giudizio consegue all’annullamento in autotutela degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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