Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36478/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento ICI per l'anno 2009 emessi dal Comune nei confronti di un consorzio per lo sviluppo industriale. Il consorzio aveva contestato dinanzi al giudice tributario la debenza dell'imposta, sostenendo di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili destinati ai compiti istituzionali degli enti territoriali e per i consorzi tra enti territoriali, in quanto ente pubblico economico e comunque perché l'attività svolta nell'immobile sarebbe stata riconducibile a finalità pubblicistiche. In cassazione il consorzio ha articolato quattro motivi: violazione delle norme sull'esenzione ICI/IMU per gli enti pubblici e consorzi; omesso esame del fatto decisivo relativo all'attività concretamente svolta nell'immobile; nullità della sentenza per motivazione apparente per non avere la CTR spiegato perché ritenesse private le attività. Il Comune, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale deducendo violazione della norma che individua il soggetto passivo dell'ICI, sostenendo che il tributo grava sul proprietario o titolare di diritto reale a prescindere dalla materiale disponibilità del bene, e che la CTR aveva erroneamente subordinato la soggettività passiva alla disponibilità del lotto. La questione ulteriore riguardava anche gli effetti di un successivo decreto ministeriale di trasferimento/revoca della proprietà del lotto.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza. Ha rigettato il ricorso principale del consorzio, ritenendo infondate le censure sull'esenzione ICI: il consorzio ASI è ente pubblico economico e l'esenzione è norma tassativa, non estensibile, spettando solo se gli immobili sono destinati esclusivamente ai compiti istituzionali di enti individualmente esenti; nel caso concreto la presenza di un socio privato non esente impediva il beneficio, e le dedotte vicende del recesso non erano decisive né adeguatamente provate. Ha invece accolto il ricorso incidentale del Comune, affermando che la soggettività passiva ICI deriva dalla proprietà o dal diritto reale sull'immobile e non richiede anche la materiale disponibilità del bene; pertanto la CTR aveva erroneamente escluso la debenza dell'imposta valorizzando la mancata disponibilità del lotto. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, per verificare gli effetti del successivo decreto ministeriale del 2015 (revoca ex tunc o ex nunc) e regolare le spese.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011

    richiamato dal consorzio a sostegno dell'esenzione invocata, in collegamento con la disciplina dell'ICI/IMU e delle esenzioni per enti pubblici e consorzi

  • art. 7, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 504/1992

    norma di esenzione ICI interpretata come tassativa e applicabile solo agli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali degli enti esenti

  • art. 36 L. n. 317/1991

    richiamato per qualificare il consorzio ASI come ente pubblico economico

  • art. 32 L. n. 217/1981

    richiamato dal ricorrente tra le fonti dell'esenzione sostenuta

  • art. 5 D.L. n. 548/1996

    richiamato dal ricorrente tra le fonti dell'esenzione sostenuta

  • art. 10 L. n. 266/1997

    richiamato dal Comune per sostenere l'immediata operatività del trasferimento della proprietà del lotto

  • art. 9 regolamento regionale Campania n. 2/2005

    richiamato dal ricorrente a sostegno della natura pubblicistica dell'attività consortile

  • art. 31, comma 18, L. n. 289/2002

    estende l'esenzione ai consorzi tra enti territoriali e altri enti solo se questi siano individualmente esenti; nel caso concreto la presenza di un soggetto privato non esente esclude il beneficio

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il principio di specificità del ricorso, in relazione alla mancata trascrizione e allegazione della delibera invocata

  • art. 3 D.Lgs. n. 504/1992

    "Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili [...] ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie"

    la soggettività passiva ICI compete al proprietario o al titolare del diritto reale, senza che la legge richieda anche la materiale disponibilità del bene

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    la Corte enuncia il principio di diritto da applicare al giudice di rinvio

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente

Massime di principio

  • L'esenzione ICI prevista per gli immobili destinati ai compiti istituzionali degli enti pubblici opera in modo tassativo e non può essere estesa analogicamente a soggetti o situazioni non espressamente ricompresi dalla norma.
  • Per i consorzi tra enti territoriali l'esenzione richiede che, al momento d'imposta, tutti i consorziati siano individualmente esenti; la presenza anche di un solo ente o soggetto non esente impedisce il beneficio.
  • La qualificazione di un ente come pubblico economico non comporta di per sé l'esenzione dall'ICI, quando il bene sia impiegato anche solo in parte per attività di diritto privato o concesse a terzi dietro corrispettivo.
  • Ai fini della soggettività passiva ICI rileva la titolarità del diritto reale indicata dalla legge, non anche la materiale disponibilità del bene; il proprietario resta soggetto all'imposta anche se il bene è di fatto indisponibile, salvo specifiche ipotesi di cessazione del presupposto impositivo.
  • Le modificazioni dell'assetto proprietario o statutario devono essere provate e, ove necessario, iscritte/trascritte per essere opponibili ai terzi e per spiegare effetto sul rapporto tributario.
  • Il giudice di merito non può subordinare la debenza dell'ICI a requisiti ulteriori non previsti dalla norma, come la disponibilità materiale del lotto, se la legge collega l'imposizione alla proprietà o ad altro diritto reale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.