Sentenza n. 5419/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.L. dott.ssa -OMISSIS- e pubblicata il 29.03.2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 29 marzo 2022, che aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla NASpI e condannato l’INPS al pagamento della prestazione, oltre agli interessi legali dal 121° giorno dalla domanda
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che l’INPS non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, nonostante la sua notificazione telematica del 28 settembre 2022. La pronuncia civile aveva accertato il diritto alla NASpI e condannato l’INPS a pagare l’indennità per il periodo previsto dalla legge, con interessi legali dal 121° giorno dalla domanda. La ricorrente ha chiesto l’adempimento del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’INPS alle spese. L’INPS ha eccepito che la sentenza era stata medio tempore eseguita, producendo documentazione, e ha riferito che la liquidazione era stata inizialmente bloccata in seguito a una verifica ispettiva presso il datore di lavoro, conclusasi con l’annullamento del rapporto di lavoro per il periodo dal 7 ottobre 2011 al 7 marzo 2012.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, anziché improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse come richiesto dall’INPS. Ha ritenuto documentata l’intervenuta esecuzione della sentenza e ha osservato che la ricorrente non aveva contestato tale circostanza né nella memoria né in camera di consiglio; il fatto è stato quindi posto a fondamento della decisione anche in applicazione del principio di non contestazione. Le spese sono state compensate, considerate le ragioni rappresentate dall’INPS per il ritardo iniziale nell’esecuzione. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
secondo quanto previsto dall'art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a., l'ottemperanza di sentenza del giudice civile può essere richiesta al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi per quanto riguarda il caso deciso al giudicato, ma non per introdurre questioni di cognizione che sono, invece, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario serve a ottenere la conformazione dell’amministrazione al giudicato nel caso deciso e non può essere utilizzato per introdurre questioni di cognizione riservate al giudice ordinario.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite
La mancata specifica contestazione, da parte della ricorrente costituita, della documentata esecuzione della sentenza consente al giudice di porre tale fatto a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, la tutela è circoscritta all’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso e non consente di introdurre nuove questioni di cognizione riservate al giudice ordinario.
- Se l’amministrazione documenta l’intervenuta esecuzione della sentenza e la parte ricorrente non contesta specificamente tale circostanza, il giudice può porla a fondamento della decisione in applicazione del principio di non contestazione.
Come è indicizzato
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