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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15453/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna (reati: artt. 2 e 30, lett. b) e h), L. 157/1992 e art. 544-ter, comma 3, c.p.) sostenendo: 1) errata qualificazione della condotta relativa alla detenzione di cinque uccelli come delitto di maltrattamento (art. 544-ter) anziché come contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.; 2) illegittimità dell'aumento di pena per continuazione con reati contravvenzionali (art. 30 L. 157/1992, lett. h) in particolare) perché non ragguagliato correttamente secondo il principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite Giglia; 3) carenza di motivazione circa la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento e mancata valutazione delle condizioni economiche del condannato; 4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso nella maggior parte dei punti ma lo ha accolto parzialmente: - Ha dichiarato infondato il primo motivo: è corretta la qualificazione della detenzione e dell'uso degli uccelli come maltrattamento ex art. 544-ter, in quanto gli animali erano tenuti in gabbiette anguste, al buio, privi di piume e incapaci di volare, sottoposti a pratiche come la "chiusa", quindi a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. - Ha accolto il secondo motivo: l'aumento di pena disposto in continuazione per la contravvenzione prevista dall'art. 30, lett. h), L. 157/1992 (pena pecuniaria) è stato determinato in modo illegale; va ricalcolato rispettando il principio della sentenza Giglia (ragguaglio e rispetto del genere e del massimo della pena satellite). Per questo punto la sentenza è annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. - Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo relativo alla mancata motivazione sulle condizioni economiche del condannato, confermando che il giudice non è tenuto a un accertamento preventivo salvo elementi che facciano dubitare della capacità di ottemperare; qui la censura era generica e le motivazioni di merito non manifestamente illogiche. - Ha accolto il quarto motivo: la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta, anche generica, del beneficio della non menzione nel casellario; la decisione su tale potere discrezionale doveva essere esercitata (positivamente o negativamente). Per questi profili la sentenza è annullata limitatamente agli aumenti ex art. 81 c. 2 c.p. relativi alla contravvenzione art. 30, lett. h) L. 157/1992 e alla valutazione dell'applicabilità del beneficio della non menzione, con rinvio per nuovo giudizio. Il resto della sentenza di condanna è stato confermato; il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali della parte civile per il grado di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 544-ter cod. pen.

    chi "per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili"

    La Corte interpreta la norma come reato a "forma libera" richiedente il dolo e la presenza di crudeltà o mancanza di necessità; la detenzione in gabbie anguste, la pratica della "chiusa" e l'uso come richiami vivi possono integrare sevizie o comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche, quindi il delitto.

  • art. 727 cod. pen.

    chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze

    Si tratta di una contravvenzione più ampia/ residuale che può essere applicata anche a titolo di colpa; la Corte la distingue nettamente dal più grave art. 544-ter, ritenendo che quest'ultimo punisca condotte di maggiore intensità e specificità (dolo, crudeltà/assenza di necessità).

  • art. 30, lett. b) e lett. h), L. 157/1992

    Norme della legge sulla protezione della fauna che prevedono specifiche contravvenzioni/illeciti per la cattura e l'uso illecito di avifauna; la pluralità di esemplari incide sulla gravità della condotta e sulla misura della pena, ma il conteggio degli aumenti per continuazione deve rispettare i limiti e il genere di pena dei reati satelliti.

  • Sez. U, sentenza "Giglia" n. 40983 del 2018

    "In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen."

    Quando si applica la continuazione tra reati con sanzioni eterogenee (es. delitto con pena detentiva e contravvenzione punita con ammenda), l'aumento va calcolato con il metodo della moltiplicazione e il maggior aumento dovrà essere ragguagliato al genere (pecuniario) previsto per il reato satellite, senza superare il massimo edittale del reato minore.

  • art. 135 cod. pen.

    Norma cui ricorrere per ragguagliare le pene: quando l'aumento di pena detentiva derivi da un reato satellite sanzionato con pena pecuniaria, occorre convertire/ragguagliare la parte detentiva in pena pecuniaria secondo i criteri dell'art. 135.

  • art. 165 cod. pen.

    Regola la sospensione condizionale della pena. La Corte ricorda che il giudice non è obbligato a un accertamento preventivo delle condizioni economiche del condannato, salvo che dagli elementi processuali emergano dubbi sulla sua capacità di ottemperare alla condizione risarcitoria o che la parte sollevi argomenti concreti in proposito.

  • artt. 133 e 175 cod. pen.

    Art. 133 concerne i benefici; la Corte rileva che la non menzione persegue finalità diverse dalla sospensione condizionale e richiede motivazione specifica sul punto: la richiesta di non menzione, anche se generica, doveva essere esaminata ed il giudice doveva esercitare il potere discrezionale.

  • D.L. n. 137/2020 art. 23, comma 8 (procedimento)

    Riferimento procedurale al trattamento del ricorso: il procedimento è stato trattato ai sensi della disposizione indicata (regime di trattazione previsto dal decreto).

Massime di principio

  • La detenzione di uccelli in gabbie anguste, al buio, con perdita di piumaggio e incapacità di volo, e l'uso come richiami vivi mediante pratiche come la "chiusa" possono integrare il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter), non solo la contravvenzione di cui all'art. 727; pertanto valutare fattori etologici e lesività oggettiva della condotta.
  • La distinzione tra art. 544-ter (delitto, dolo, crudeltà/assenza di necessità) e art. 727 (contravvenzione, anche colposa) è significativa: la qualificazione deve tener conto della gravità concreta e delle modalità di detenzione o trattamento.
  • In caso di continuazione fra reato più grave e reato satellite punito con ammenda, l'aumento di pena va calcolato secondo il criterio della pena unica progressiva per moltiplicazione e rispettando il genere e il massimo edittale del reato satellite, come chiarito dalla sentenza Giglia; errori su questo punto comportano annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • Il giudice non è obbligato a verificare preventivamente e d'ufficio la situazione economica del condannato quando subordina la sospensione condizionale al risarcimento, salvo che dagli atti o da specifiche allegazioni emergano elementi che rendano necessario un accertamento: chi contesta la condizione deve fornire elementi concreti sulla propria incapacità.
  • La richiesta, anche generica, del beneficio della non menzione nel casellario deve essere comunque esaminata e motivatamente accolta o respinta: l'omessa pronuncia costituisce vizio e comporta rinvio per nuovo esame.
  • In appello e in cassazione, per contestare l'entità o la legittimità degli aumenti per continuazione, è importante richiamare espressamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Giglia) e fornire calcoli alternativi coerenti con il ragguaglio richiesto.

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