Cassazione Civile, Ordinanza n. 21131/2024 del 29/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta dalla società acquirente di alcuni fondi, la quale deduceva di essere titolare di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su una particella di proprietà dei convenuti e lamentava che questi ne ostacolassero l'esercizio. La società chiedeva l'accertamento della servitù, la rimozione degli impedimenti e il risarcimento dei danni. I convenuti resistevano eccependo, in via preliminare, il difetto di titolarità/legittimazione attiva della società, sostenendo che il decreto di trasferimento con cui essa aveva acquistato i fondi dominanti fosse nullo perché emesso nell'ambito di una procedura concorsuale asseritamente svolta in violazione delle regole di pubblicità e competitività della vendita. In subordine, sostenevano che la servitù si fosse estinta per non uso o impossibilità di esercizio. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza d'appello che aveva respinto l'impugnazione: con il primo motivo si deduceva violazione dell'art. 107 l.fall., perché la vendita dei beni fallimentari sarebbe stata in realtà una trattativa privata e non una vendita competitiva; con il secondo motivo si denunciava violazione di varie norme sostanziali e processuali, sostenendo che la nullità della vendita fosse rilevabile d'ufficio e non confinabile ai rimedi endofallimentari. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza di merito aveva correttamente valorizzato la pubblicità e la competitività della procedura, mentre il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Ha giudicato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi: la nullità lamentata era stata respinta nel merito quanto ai requisiti essenziali di pubblicità e competitività, mentre i vizi ulteriori della procedura costituivano, secondo la Corte territoriale, profili endoprocedimentali non incidenti sull'acquisto dell'aggiudicatario se non nei limiti dei rimedi interni alla procedura fallimentare e, comunque, coperti dalla disciplina di stabilizzazione degli effetti della vendita giudiziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione d'appello che aveva escluso la nullità del decreto di trasferimento e, quindi, la carenza di titolo della società attrice, ritenendo corretta la qualificazione della vendita come vendita competitiva fallimentare caratterizzata da adeguata pubblicità e concorrenza. Ha inoltre rilevato che le ulteriori doglianze sui singoli passaggi della procedura di vendita attenevano a profili endofallimentari e non consentivano di travolgere l'acquisto dell'aggiudicataria in questo giudizio. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 107 l.fall.
La vendita dei beni della massa deve garantire pubblicità e competitività; la sua violazione può comportare nullità, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto tali requisiti soddisfatti dalla procedura seguita.
art. 1418 c.c.
La nullità per contrarietà a norme imperative non è stata ravvisata, perché la vendita è stata ritenuta conforme ai requisiti richiesti dalla disciplina fallimentare.
art. 1421 c.c.
La nullità invocata non è stata accolta; la Corte ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio della decisione di merito.
art. 1079 c.c.
Norma posta a fondamento dell'actio confessoria servitutis, azione esperita per l'accertamento della servitù e la rimozione delle turbative.
art. 1073 c.c.
Richiamato dai convenuti per chiedere l'estinzione della servitù per non uso.
art. 1074 c.c.
Richiamato dai convenuti in relazione alla dedotta impossibilità di esercizio della servitù.
art. 2919 c.c.
Richiamato in relazione all'efficacia degli atti esecutivi e alla stabilizzazione degli effetti della vendita forzata.
art. 2929 c.c.
Le nullità degli atti antecedenti alla vendita forzata non pregiudicano l'acquirente, salvo collusione; principio ritenuto applicabile anche alle vendite fallimentari.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte non ha accolto la tesi dei ricorrenti sul difetto di interesse della controparte.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, senza che la censura abbia superato il vaglio di inammissibilità.
art. 156 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di nullità processuali.
art. 157 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di nullità processuali.
art. 159 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di nullità processuali.
art. 586 c.p.c.
Richiamato in relazione al decreto di trasferimento nella vendita forzata.
art. 187 bis disp. att. c.p.c.
Richiamato quale norma che stabilizza gli effetti dell'aggiudicazione nelle vendite forzate; la Corte ne ha evocato l'applicazione analogica alla procedura concorsuale chiusa.
art. 26 l.fall.
Indicato come rimedio endofallimentare per far valere vizi della procedura di vendita rispetto ai quali i ricorrenti non avevano attivato reclamo.
art. 36 l.fall.
Indicato come rimedio endofallimentare contro atti del curatore.
art. 173, comma 3, l.fall.
Richiamato nel percorso che ha condotto dalla procedura di concordato preventivo alla declaratoria di fallimento.
art. 118, comma 1, n. 2, l.fall.
Richiamato per descrivere la chiusura anticipata della procedura e il pagamento dei crediti ammessi e delle spese.
art. 107, comma 4, l.fall.
Richiamato con riferimento alla sospensione delle trattative o della vendita quando intervenga un'offerta migliorativa.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha inserito l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio al fine di sovrapporre una diversa ricostruzione dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito, se la decisione impugnata ha già dato una motivazione coerente e specifica.
- La validità della vendita fallimentare richiede, dopo la riforma dell'art. 107 l.fall., il rispetto dei requisiti di pubblicità e competitività; se tali requisiti sono concretamente assicurati, non si configura nullità del titolo di acquisto.
- I vizi che attengono a singoli passaggi della procedura di vendita concorsuale e non incidono sul nucleo essenziale di pubblicità/competitività sono vizi endoprocedimentali che devono essere fatti valere nei rimedi interni alla procedura, non con autonoma azione di nullità volta a travolgere l'acquisto dell'aggiudicatario.
- Le nullità degli atti che precedono la vendita forzata non sono opponibili all'acquirente salvo collusione, secondo la disciplina stabilizzatrice richiamata in materia esecutiva e applicata, per analogia, anche alle vendite concorsuali chiuse.
- Nel giudizio sull'esistenza e sulla turbativa di una servitù, il contestato difetto di titolarità del fondo dominante, se dipendente dalla nullità del titolo di acquisto, può incidere in via pregiudiziale sulla decisione, sicché non opera il giudicato sui capi della servitù finché tale eccezione non sia definitivamente respinta.
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