Cassazione Penale, Sentenza n. 20522/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per presunta nullità della sentenza della Corte di appello di Trieste per mancata valutazione di istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (impegno professionale contemporaneo a Tribunale di Milano), contestando la violazione degli artt. 420-ter c.p.p., artt. 23, commi 1 e 4, d.l. n. 137/2020, e degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.; si denunciava inoltre omissione di riscontro alla istanza trasmessa via PEC, incongruenze tra verbale e sentenza circa la forma dell'udienza e la nomina di un sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. La Corte ha ritenuto che la richiesta di rinvio fosse apodittica e non motivata circa l'impossibilità concreta di nominare un sostituto, specie trattandosi di udienza limitata a questioni sanzionatorie (determinazione della pena e verifica di eventuale prescrizione). Richiamata la giurisprudenza secondo cui il giudice non è obbligato a motivare il mancato accoglimento di istanze manifestamente infondate o generiche, la Corte ha quindi respinto la pretesa nullità per difetto di assistenza. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Mangiarotti S.p.A. liquidate in euro 3.510 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma sostanziale sull'appropriazione indebita: era il capo di imputazione originario contro il ricorrente per l'appropriazione di beni dell'azienda datrice di lavoro
art. 420-ter cod. proc. pen.
Riguarda il legittimo impedimento del difensore: la Corte ha richiamato il principio che l'impedimento va adeguatamente documentato e che il giudice non deve motivare il rigetto di istanze palesemente generiche o infondate
art. 23, commi 1 e 4, d.l. n. 137/2020
Norme emergenziali (connesse alle modalità di celebrazione delle udienze) richiamate nel ricorso; la Corte ha valutato che le richieste di trattazione orale e di rinvio non erano sufficientemente specifiche rispetto alle previsioni del decreto
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la nullità assoluta in caso di difetto della assistenza difensiva rilevante; la Corte ha ritenuto che l'assenza di valutazione di una istanza manifesta e motivata potrebbe dar luogo a tale nullità, ma nel caso concreto l'istanza era manifestamente infondata/generica
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Collega nullità per difetto di garanzie processuali; la Corte ha escluso la nullità in mancanza di una istanza adeguatamente motivata
art. 102 cod. proc. pen.
Norma sul mandato e sostituzione del difensore: la giurisprudenza richiede che l'impedimento del difensore indichi perché non sia possibile nominare un sostituto, elemento ritenuto essenziale dalla Corte
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria per ricorsi manifestamente infondati: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Una istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve documentare concretamente l'impossibilità di nominare un sostituto; affermazioni apodittiche o generiche sono insufficienti
- Se la richiesta di rinvio appare manifestamente infondata o generica, il giudice d'Appello non è obbligato a motivare specificamente il mancato accoglimento e la mancata menzione non determina automaticamente la nullità assoluta
- L'omessa valutazione di una istanza adeguatamente motivata può integrare nullità per difetto di assistenza (art. 178 e 179 c.p.p.); perciò la difesa deve sempre fornire elementi specifici che dimostrino l'impossibilità di sostituirsi
- In udienze limitate a questioni sanzionatorie (es. rideterminazione della pena o verifica della prescrizione) la Corte può ritenere meno grave l'assenza di un difensore sostitutivo se non è dimostrata la particolare complessità che giustifichi l'impossibilità di sostituzione
- Comunicazioni via PEC e richieste di rinvio devono essere chiare, tempestive e ben documentate (data, oggetto, motivazioni); ambiguità su quale procedimento riguardi l'impedimento indebolisce la richiesta
- Ricorsi manifestamente infondati o formulari possono comportare sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.) e condanna alle spese della parte vittoriosa
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