Sentenza del 22/08/2018 n. 3476 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ICI - avviso di accertamento - firma dell'atto impositivo - la sottoscrizione autografa non rileva ai fini della validità degli atti amministrativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’avviso di accertamento fosse invalido perché privo della firma autografa del funzionario competente. La contestazione riguardava quindi la sottoscrizione dell’atto impositivo e, in particolare, se la firma autografa costituisse un requisito indispensabile per l’esistenza o la validità dell’atto amministrativo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la sottoscrizione autografa non costituisce, di per sé, un requisito di esistenza giuridica o di validità dell’atto amministrativo quando, dal contenuto e dagli elementi presenti nel documento, sia possibile individuare con certezza il soggetto responsabile dell’atto. Nei documenti formati mediante sistemi informatici, l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile può quindi sostituire la firma autografa, purché l’attribuzione dell’atto sia certa e conforme alle norme applicabili.
Norme richiamate
D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3
Nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.
La norma conferma che, per gli atti amministrativi prodotti con sistemi automatizzati, la firma autografa non è ontologicamente necessaria: è sufficiente l’indicazione del responsabile, purché l’atto sia sicuramente attribuibile all’autorità competente.
Cassazione, sentenza n. 30560/2017
La Corte ha ritenuto che l’autografia della sottoscrizione non sia un requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi quando il documento consenta di identificare con certezza il soggetto cui l’atto deve essere attribuito.
Massime di principio
- La mancanza della firma autografa non comporta automaticamente l’invalidità di un atto amministrativo o tributario.
- Occorre verificare se il documento identifica in modo certo il funzionario o l’autorità responsabile e se tale soggetto aveva la competenza a emanare l’atto.
- Negli atti generati con procedure informatiche, l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile può sostituire la firma autografa.
- La contestazione può avere fondamento non per la sola assenza della firma, ma quando vi siano incertezze sull’attribuzione dell’atto, sull’identità del responsabile o sulla sua competenza.
- La validità deve essere valutata anche alla luce delle regole specifiche applicabili al tipo di atto e dell’eventuale presenza di ulteriori vizi formali o sostanziali.
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