Sentenza del 22/08/2018 n. 3458 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU - Aree destinate a parcheggio - Tassabilita' in riferimento alla produzione di rifiuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tassabilità delle aree destinate a parcheggio può essere esclusa soltanto se il contribuente fornisce la prova che, in concreto, il loro utilizzo non comporta produzione di rifiuti. La mera destinazione dell'area a parcheggio non è sufficiente, di per sé, a ottenere l'esenzione o l'esclusione dalla TARSU. In assenza di tale prova, l'area resta imponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le aree destinate a parcheggio dovessero essere escluse dalla TARSU, presumibilmente in ragione della loro specifica destinazione e dell'assenza di una produzione significativa di rifiuti. La questione riguardava quindi la necessità di dimostrare concretamente che l'uso delle aree non comportasse produzione di rifiuti, anziché ritenere sufficiente la sola destinazione a parcheggio.
Norme richiamate
Art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 507/1992
La norma consente di escludere dalla tassazione le superfici che, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, non possono produrre rifiuti. L'esclusione richiede tuttavia una dimostrazione concreta dell'assenza di produzione di rifiuti e non deriva automaticamente dalla qualificazione dell'area come parcheggio.
Massime di principio
- La destinazione funzionale di un'area, come quella a parcheggio, non determina automaticamente la sua esclusione dalla TARSU.
- Per ottenere l'esclusione dalla tassazione, il contribuente deve provare in concreto che l'uso dell'area non comporta produzione di rifiuti.
- La valutazione deve riguardare l'effettivo utilizzo della superficie e le concrete modalità di gestione, non soltanto la sua qualificazione catastale o urbanistica.
- In caso di contestazione, è opportuno produrre documentazione idonea, come planimetrie, regolamenti d'uso, modalità di pulizia e gestione dell'area, o altri elementi che dimostrino l'assenza di produzione di rifiuti.
- Se la prova non viene fornita o risulta insufficiente, l'area può essere assoggettata alla TARSU.
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