Cassazione Penale, Ordinanza n. 15550/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Ancona che aveva rigettato l'opposizione al provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Corte rileva tuttavia che l'impugnazione è stata depositata oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, avvenuta al difensore in data 16 ottobre 2025, mentre il ricorso è stato depositato il 15 dicembre 2025. Il motivo decisivo non attiene al merito del diniego, ma alla tardività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo, rilevando che il termine di quindici giorni per proporre impugnazione, previsto dagli artt. 585, comma 1, lett. a), e comma 2, lett. a), c.p.p., era ampiamente decorso. Ha quindi applicato la declaratoria di inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione secondo Corte cost. n. 186/2000.
Norme richiamate
art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p.
stabilisce il termine per impugnare di quindici giorni dalla notificazione del provvedimento nei casi richiamati dalla decisione.
art. 585, comma 2, lett. a), c.p.p.
concorre alla disciplina del termine di proposizione dell'impugnazione, che la Corte considera spirato prima del deposito del ricorso.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
è la base per dichiarare inammissibile il ricorso proposto oltre il termine di legge.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la definizione del ricorso in procedura de plano quando l'inammissibilità è immediatamente rilevabile.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
viene richiamata per la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta avverso un provvedimento notificato al difensore deve essere presentata nel termine breve previsto dalla legge; il deposito oltre tale termine determina l'inammissibilità del ricorso.
- La tardività del ricorso per cassazione può essere rilevata de plano quando emerge immediatamente dagli atti, senza necessità di approfondimenti sul merito.
- Quando il ricorso è inammissibile per tardività e non risulta assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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