Cassazione Penale, Ordinanza n. 22219/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione. Deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avesse trascurato gli indici dell'unicità del disegno criminoso: omogeneità della natura e dello scopo dei reati, ambito territoriale di operatività dei sodalizi e riconoscimento del vincolo della continuazione in favore di un familiare coinvolto in reati analoghi. La difesa insisteva quindi sulla sussistenza di un programma criminoso unitario, ovvero sul fatto che i reati fossero frutto di una medesima originaria deliberazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione, osservando che la motivazione impugnata aveva fatto applicazione dei principi consolidati in tema di continuazione e aveva escluso l'unicità del disegno criminoso sulla base di elementi ritenuti decisivi: diversità dei partecipi ai due sodalizi, solo parziale diversità dell'oggetto dei reati e distanza temporale tra le condotte, tali da indicare un programma delinquenziale indeterminato e temporalmente indefinito, incompatibile con una precedente e unitaria risoluzione criminosa. Ha inoltre considerato non decisivo il richiamo al diverso trattamento riservato a un altro soggetto coinvolto, per la differenza di posizione processuale tra i due. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina il riconoscimento della continuazione in fase esecutiva; la sua applicazione richiede una rigorosa verifica dell'unicità del disegno criminoso.
art. 81, comma 2, c.p.
norma sostanziale sul vincolo della continuazione; il riconoscimento presuppone che i reati successivi fossero programmati sin dall'origine, almeno nelle linee essenziali.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
richiamato solo come riferimento nella giurisprudenza citata in tema di continuazione tra reati associativi.
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, esige una verifica rigorosa e approfondita dell'esistenza di un unico disegno criminoso, da intendersi come programmazione originaria dei reati successivi almeno nelle loro linee essenziali.
- L'omogeneità delle violazioni, del bene giuridico tutelato e la contiguità spazio-temporale dei fatti sono solo indici sintomatici e non bastano, da soli, a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- In tema di reati associativi, il vincolo della continuazione tra più delitti o tra reati associativi richiede una specifica indagine sulla natura dei sodalizi, sulla loro concreta operatività, sulla continuità temporale e sui programmi perseguiti; non è sufficiente la mera permanenza del reato associativo o l'omogeneità dei titoli di reato.
- Il giudizio sull'unicità del disegno criminoso è rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, logicamente coerente e priva di travisamenti di fatto.
- La differenza di posizione processuale di altri soggetti coinvolti non è di per sé decisiva per imporre il riconoscimento della continuazione, se il giudice ha dato conto in modo adeguato delle ragioni della diversa valutazione.
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