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Sentenza

Sentenza n. 1900/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 5808/2024 depositata in data 23/12/2024

Giustizia amministrativa202503161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5808/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro beneficio equivalente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'importo di euro 500,00 annui. Il Ministero non aveva eseguito la condanna né effettuato pagamenti, neppure parziali. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era decorso. L'amministrazione, pur costituita, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura. L'azione non comprendeva le spese di lite della sentenza del Tribunale ordinario, distratte in favore dei difensori. La ricorrente aveva inoltre preteso interessi sulle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio; il commissario dovrà provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo gli atti necessari a spese dell'amministrazione inadempiente. Il giudice ha escluso gli interessi, ritenendo che l'importo della carta docente sia previsto al valore nominale e non possa essere maggiorato, neppure in caso di utilizzo nell'anno successivo, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016. L'ottemperanza non è stata estesa alle spese liquidate dal giudice ordinario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine dilatorio per il pagamento delle somme dovute in forza di un titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione deve essere decorso prima della proposizione o della definizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto, il suo decorso ha consentito di accertare l'inadempimento ministeriale.

  • art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell’anno successivo a quello di erogazione

    L'importo riconosciuto per la carta docente è dovuto al valore nominale e non può essere maggiorato di interessi, anche quando il beneficio sia utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale, passato in giudicato e ritualmente notificato, non sia stato eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti a carico delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'an e del quantum del credito, unitamente all'assenza di pagamenti anche parziali, consente di accertare l'inottemperanza e di ordinare l'integrale esecuzione del titolo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, fissandone modalità e termine di esecuzione.
  • Le somme spettanti per la carta docente devono essere corrisposte al valore nominale previsto dalla disciplina applicabile e non sono maggiorabili con interessi, neppure se il beneficio viene utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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