Cassazione Civile, Ordinanza n. 15826/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento esecutivo relativo all’anno d’imposta 2015, emesso a seguito di processo verbale di constatazione, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi non dichiarati e disconosciuto alcuni costi, ai fini IRES, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR Lazio ha rigettato il gravame della società. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 c.p.c.; 2) omessa pronuncia e/o errata applicazione della disciplina sulla notifica dell’avviso impo-esattivo, sostenendo l’inesistenza della notifica a mezzo raccomandata e l’inapplicabilità del ragionamento sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo; 3) erronea applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti e per asserita inversione dell’onere della prova; 4) travisamento della ricostruzione induttiva e omesso esame di errori di calcolo e delle giustificazioni difensive, con particolare riferimento ai costi del carburante, alle commissioni Uber, ai chilometri percorsi e alla rappresentatività del campione di fatture; 5) ulteriore censura sulla motivazione apparente, sostanzialmente riferita agli stessi profili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza d’appello, pur concisa, esponeva in modo comprensibile le ragioni della decisione e superava il minimo costituzionale di motivazione. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla pretesa omessa pronuncia/illegittimità del c.d. solve et repete, chiarendo che la CTR aveva effettivamente deciso sul punto escludendo l’applicabilità della regola, poiché l’avviso era stato emesso come atto impo-esattivo ai sensi dell’art. 29 d.l. 78/2010. Ha inoltre rigettato la censura sulla notifica, affermando che la notifica diretta a mezzo raccomandata dell’avviso di accertamento impo-esattivo è legittima e non è esclusa dalla disciplina speciale, né è richiesta l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario. Quanto ai motivi sul merito dell’accertamento, la Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte della CTR, della condotta antieconomica della società e dell’indice presuntivo del consumo di carburante per fondare l’accertamento analitico-induttivo; ha ritenuto altresì non sindacabile in cassazione la valutazione di merito circa l’insufficienza delle prove contrarie offerte dalla contribuente e ha escluso che le doglianze si traducessero in un ammissibile vizio di legittimità, trattandosi in sostanza di richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con condanna anche al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato per distinguere i diversi vizi deducibili in cassazione e per affermare l’inammissibilità della commistione tra omessa pronuncia, omessa motivazione, violazione di legge e travisamento della prova nello stesso motivo.
art. 132 c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è meramente apparente, cioè non consente di comprendere le ragioni e l’iter logico della decisione.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia ricorre solo quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione specifica devoluta al giudice.
art. 29 d.l. 78/2010
L’avviso di accertamento può contenere anche l’intimazione di pagamento e diventare titolo esecutivo; la disciplina non esclude la notifica diretta a mezzo posta dell’atto impo-esattivo.
art. 14 L. 890/1982
Continua a consentire la notificazione a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, anche per gli avvisi impo-esattivi.
art. 156 c.p.c.
La notifica effettuata con modalità difforme è comunque sanata se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
art. 39 d.P.R. 600/1973
È legittimo l’accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sulla condotta antieconomica del contribuente, con onere di prova contraria a carico di quest’ultimo.
art. 54 d.P.R. 633/1972
In materia IVA l’Amministrazione può procedere a rettifica induttiva sulla base di presunzioni semplici qualificate e l’onere della prova contraria ricade sul contribuente.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e formazione del ragionamento presuntivo.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere valutate globalmente, secondo gravità, precisione e concordanza, non in modo atomistico; il sindacato di legittimità verifica il corretto uso del criterio presuntivo.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve superare il minimo costituzionale ed essere idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla censura sul c.d. solve et repete.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla censura sul c.d. solve et repete e al diritto di difesa.
art. 113 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla censura sul c.d. solve et repete.
art. 13 D.P.R. 115/2002
comma 1-quater e comma 1-bis
Accertati i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando pur formalmente esistente non consente di comprendere il percorso logico-giuridico che conduce alla decisione; non è invece richiesta una confutazione analitica di ogni singola allegazione difensiva.
- Non ricorre omessa pronuncia se il giudice di merito decide sul punto sostanziale devoluto, anche implicitamente o attraverso un argomento incompatibile con la censura; il vizio va dedotto come violazione dell’art. 112 c.p.c. solo quando manchi del tutto una decisione sul capo di domanda o sull’eccezione.
- L’avviso di accertamento esecutivo può essere notificato direttamente dall’ufficio finanziario a mezzo posta raccomandata; la disciplina dell’atto impo-esattivo non impedisce l’applicazione del regime generale di notificazione postale degli atti tributari e non richiede necessariamente l’intervento dell’ufficiale giudiziario.
- In materia tributaria, l’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, come la condotta antieconomica o una significativa sproporzione tra ricavi e costi.
- La valutazione delle presunzioni deve essere compiuta in modo globale e non atomistico; anche un solo indizio particolarmente significativo può sorreggere la pretesa se il suo complessivo apprezzamento raggiunge la soglia richiesta dall’art. 2729 c.c.
- Una volta che l’Amministrazione abbia allegato e dimostrato elementi presuntivi idonei a fondare la rettifica, grava sul contribuente l’onere di fornire prova contraria specifica e convincente, non essendo sufficiente una mera contestazione delle risultanze o una richiesta di diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal tipo di errore dedotto; non è ammissibile usare il ricorso per ottenere una nuova valutazione del merito probatorio già compiuta dal giudice di appello.
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