Cassazione Penale, Sentenza n. 40087/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma (04/07/2022) che confermava la condanna emessa con giudizio abbreviato dal GIP di Latina. L'imputato deduceva: 1) vizio di motivazione e errore di qualificazione sostenendo che i fatti costituissero concorso e non associazione per delinquere (art.416 c.p.); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle aggravanti contestate per le rapine (es. pluralita di persone, qualificazione del luogo come privata dimora ai sensi dell'art.628 c.p. e applicazione dell'art.624-bis); 3) omissione di motivazione con riguardo alla responsabilita per bancarotta fraudolenta (cap.33 e 34) e contestazione della qualifica di concorrente morale e depositario delle scritture contabili; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorso era reiterato e aspecifico, senza un effettivo confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata; le censure riproponevano valutazioni di merito gia esaminate dai giudici di merito e non consentivano il sindacato in Cassazione; la ricostruzione dei giudici di merito (esistenza di schema criminoso reiterato tra il 2014 e il 2018, organizzazione stabile, ripartizione dei ruoli, uso di societa di comodo e prestanome, impiego di rapine ed estorsioni per recuperare i profitti) giustificava la qualifica di associazione per delinquere e le aggravanti ritenute. Sul piano processuale, le doglianze relative a mancata considerazione di specifici motivi sono state ritenute privi del requisito di specificità e quindi inammissibili. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto sussistente il delitto di associazione per delinquere alla luce della prova di un vincolo stabile tra piu persone, di una minima organizzazione e di un programma criminoso volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti (schema reiterato di indebite compensazioni, societa di comodo, prestanome, uso di violenza ed estorsioni per il recupero dei profitti).
Richiamato nelle imputazioni come principio di concorso di persone; tuttavia la sentenza ha distinto tra mera partecipazione concorrente e l'esistenza di una struttura associativa stabile, ritenendo provata quest'ultima.
articolo 10‑quater D.L.vo n.74/2000
Richiamato in relazione a reati tributari commessi mediante indebite compensazioni; interpretato insieme all'art.8 per configurare il quadro dei delitti fiscali contestati.
articolo 8 D.L.vo n.74/2000
Applicato congiuntamente alle violazioni tributarie (compensazioni con crediti inesistenti) a fondamento delle imputazioni fiscali contro l'imputato.
articolo 628 cod. pen. (comma 3, n. 3‑bis)
La difesa contestava l'applicazione dell'aggravante collegata al luogo (privata dimora) e alla presenza di piu persone; la Corte ha ritenuto sussistenti elementi probatori (presenza di complici come Murano e Riggi, condotte intimidatorie, prelievo presso abitazione o luogo di lavoro indicato dalla vittima) tali da giustificare la qualificazione e l'aggravante.
Richiamato in relazione al trasferimento fraudolento di valori; la Corte territoriale ha ritenuto provata l'esistenza di condotte volte a occultare e trasferire il patrimonio illecito nell'ambito dell'attivita associativa.
Citato dalla difesa come possibile riqualificazione di alcuni fatti (soprattutto in relazione alla pretesa legittima del credito), ma i giudici di merito e la Cassazione hanno ritenuto la qualificazione in reati piu gravi (rapina/estorsione) fondata sulla prova della modalita e del contesto criminoso.
Contestato come capo di imputazione (cap.42); la sentenza di merito e la Cassazione non hanno ritenuto la censura difensiva idonea a dimostrare vizio di motivazione sull'addebito.
Massime di principio
- Per configurare il reato di associazione per delinquere (art.416 c.p.) e necessario dimostrare non solo la pluralita di partecipanti, ma anche un vincolo associativo stabile, una minima organizzazione e un programma criminoso: ricorrenze nel modus operandi e ripartizione di ruoli rafforzano tale qualificazione.
- In sede di cassazione i ricorsi che ripropongono valutazioni di merito gia svolte dai giudici di merito senza un confronto specifico e argomentato con la motivazione impugnata sono inammissibili per reiterazione e aspecificità.
- Le aggravanti (es. pluralita di persone, commessa in privata dimora) richiedono prova puntuale dei presupposti: la mera contestazione astratta e priva di riferimenti probatori concreti non e sufficiente.
- La qualifica dei fatti (es. rapina vs violazione dell'art.393) dipende dalle modalita concrete e dal contesto; dichiarazioni della parte offesa e prova della presenza di complici possono orientare verso reati piu gravi.
- Le censure concernenti omissioni di motivazione devono essere specifiche e indicare quale punto della decisione sia viziato; l'assenza di specificità comporta l'inammissibilità.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono una valutazione motivata dai giudici di merito; contestazioni generiche e non supportate da elementi nuovi difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
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