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Sentenza

Sentenza n. 1510/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 681/2024 del Tribunale di Bologna pubblicata in data 28.05.2024.

Giustizia amministrativa202600298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 681/2024 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 681/2024, pubblicata il 28 maggio 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 10 gennaio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell'esecuzione e, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l'Amministrazione non aveva ancora adempiuto. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di eseguire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza le statuizioni del giudicato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, provvederà entro i successivi 60 giorni, in sostituzione dell'Amministrazione, il commissario ad acta nominato sin d'ora nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, e alla restituzione del contributo unificato; le spese sono state distratte a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.

    Nel giudizio di ottemperanza, accertato il persistente inadempimento del giudicato, il giudice ordina all'Amministrazione di eseguirlo, considerando quanto già eventualmente pagato e includendo le spese liquidate nel giudizio.

Massime di principio

  • Accertata la perdurante inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo ordina all'Amministrazione di conformarsi alle statuizioni definitive entro un termine assegnato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva, su istanza della parte vittoriosa, qualora l'Amministrazione non adempia entro il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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