Sentenza n. 14067/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione della determinazione dirigenziale di demolizione d’ufficio rep. n. CO/1514 del 25.07.2025 prot. CO/105541; della nota prot. n. 105572 del 25.07.2025; nonché della nota prot. CO/107055 del 30.07.2025 di inammissibilità della SCIA e di ogni alto atto presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di demolizione d’ufficio di una tettoia e di un locale deposito realizzati su area demaniale, nonché nota di inammissibilità della SCIA in accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione municipale di demolizione d’ufficio ex art. 35 d.P.R. 380/2001 e la successiva declaratoria di inammissibilità della SCIA in accertamento di conformità. Quanto alla demolizione, ha dedotto la violazione degli artt. 6, 6-bis, 27, comma 3, 31, 33 e 35 d.P.R. 380/2001, eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1, 2, 3, 7 e 10-bis l. 241/1990, nonché lesione del contraddittorio, della partecipazione procedimentale, del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità. La ricorrente sosteneva che la struttura principale fosse già legittimamente esistente, come emergerebbe dal testimoniale di stato del 1991, e che gli interventi successivi consistessero in tamponature vetrate amovibili, stagionali e riconducibili all’attività edilizia libera; deduceva inoltre l’inefficacia sopravvenuta e la nullità per carenza dell’atto presupposto. Quanto alla SCIA ex art. 36-bis, ha dedotto la violazione degli artt. 54 cod. nav., 21, comma 1, l.r. 15/2008 e 8 e 36-bis d.P.R. 380/2001, dell’art. 1 l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., nonché difetto di istruttoria, travisamento e difetto dei presupposti. In particolare, sosteneva che gli abusi su area demaniale fossero comunque sanabili e contestava la tardività della segnalazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente improcedibile il primo motivo, relativo alla demolizione d’ufficio, poiché la tettoia e il locale deposito erano stati spontaneamente rimossi e non sussisteva più un interesse concreto alla decisione. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, rilevando che la demolizione non era stata disposta dall’amministrazione per riconoscere la fondatezza della pretesa della ricorrente, ma costituiva l’adempimento dell’obbligo ripristinatorio; si trattava quindi di sopravvenuta carenza di interesse, non di soddisfazione dell’interesse sostanziale. Quanto alla declaratoria di inammissibilità della SCIA, il ricorso è stato respinto. La censura relativa alla tardività è stata dichiarata in parte improcedibile per la rimozione delle opere, ma comunque ritenuta infondata: il termine per presentare l’accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 coincide con il termine previsto per l’esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione. Poiché l’inottemperanza all’ordine del 2000 era stata accertata e la SCIA era stata presentata solo nel 2025, dopo la demolizione d’ufficio, essa era irrimediabilmente tardiva. La doglianza sulla sanabilità degli abusi è stata respinta nel merito: l’art. 35 d.P.R. 380/2001 stabilisce, per gli abusi realizzati su suolo demaniale, la demolizione a spese del responsabile quale conseguenza esclusiva, secondo un regime di radicale insanabilità. Inoltre, le opere, considerate unitariamente per ampiezza e caratteristiche, erano qualificabili come interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire e al previo assenso dell’amministrazione titolare del bene demaniale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
Per gli abusi edilizi realizzati su area demaniale, la demolizione a spese del responsabile costituisce la conseguenza esclusiva e vincolata; gli abusi sono radicalmente insanabili e non occorre una specifica comparazione degli interessi né una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento della proprietà pubblica dell’area e dell’assenza del titolo.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
all'irrogazione delle sanzioni amministrative
Il termine per la presentazione della segnalazione o istanza di sanatoria è collegato al termine finale previsto per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e, secondo il giudice, coincide con il termine per l’esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il termine perentorio per la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità coincide con il periodo previsto dagli artt. 31, 33 e 34 d.P.R. 380/2001 per l’esecuzione spontanea della demolizione; il TAR estende tale criterio all’art. 36-bis.
artt. 31, 33 e 34 d.P.R. 380/2001
Le disposizioni individuano il periodo per l’esecuzione spontanea della demolizione, che costituisce anche il termine entro cui deve essere presentata la domanda di accertamento di conformità secondo l’interpretazione richiamata dal giudice.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il venir meno dell’interesse alla decisione; nel caso concreto, la rimozione dell’opera ha reso impossibile il conseguimento del bene della vita perseguito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice può rilevare d’ufficio cause di parziale improcedibilità, previo avviso alle parti.
art. 8 d.P.R. 380/2001
La ricorrente lo invocava per sostenere l’applicabilità della disciplina edilizia, compresa la sanatoria, agli interventi realizzati su aree demaniali; il TAR non ha accolto tale interpretazione.
Massime di principio
- La rimozione dell’opera abusiva nel corso del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’impugnazione dell’ordine di demolizione, e non la cessazione della materia del contendere, quando la demolizione non costituisca attuazione di un provvedimento amministrativo favorevole al ricorrente né riconoscimento della fondatezza della sua pretesa sostanziale.
- Il termine per la presentazione della sanatoria prevista dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 deve essere coordinato con il termine per l’esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione; la presentazione successiva all’accertamento dell’inottemperanza e all’avvio o all’esecuzione della demolizione d’ufficio è tardiva.
- Gli abusi edilizi realizzati su area demaniale sono soggetti all’art. 35 d.P.R. 380/2001 e, in assenza di valido titolo edilizio e del previo assenso dell’amministrazione titolare del bene, sono insanabili, con demolizione quale conseguenza vincolata ed esclusiva.
- Ai fini della qualificazione dell’intervento edilizio, le opere funzionalmente e strutturalmente collegate devono essere valutate unitariamente e non mediante una considerazione atomistica delle singole componenti; una struttura di ampia superficie, pavimentata e tamponata, può integrare una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
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