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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13703/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p.), deducendo: 1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza degli elementi del reato di truffa (sosteneva l'assenza di danno patrimoniale concreto e l'assenza del dolo, nonché che documenti prodotti non erano stati valutati); 2) erronea esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. (sottolineando la scarsa offensività e l'assenza di danno); 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p. (per condizioni socio-economiche, reato estinto del 2009, tempo trascorso, grossolanità del falso); 4) errato diniego della possibilità di una seconda sospensione condizionale della pena in relazione agli artt. 445 c.p.p. e 164 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: il primo motivo è aspecifico e, nel merito, infondato: la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente l'esistenza del danno nei costi e nelle difficoltà per l'ente nell'effettuare i controlli, resi ancor più rilevanti dalla cessazione dell'attività della scuola che avrebbe rilasciato la certificazione, e ha correttamente ritenuto presente il dolo. Il secondo motivo è manifestamente infondato: la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è stata esclusa con motivazione logica che evidenziava la gravità e la pericolosità della condotta. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e perché non adeguatamente dedotto in appello; inoltre la richiesta generica di attenuanti non poteva essere valorizzata in Cassazione. Il quarto motivo è infondato: il precedente beneficio di sospensione non consente automaticamente una seconda sospensione quando, considerata la pena precedente e quella attuale, si superano i limiti di legge (art. 163 c.p. e art. 445 c.p.p.). Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.

    La Corte ha ritenuto integrato il reato di truffa: il danno non deve essere solo un 'danno emergente' diretto, ma può consistere nei costi e nelle difficoltà sopportate dall'ente pubblico per accertare la veridicità del documento (controlli resi difficoltosi dalla cessazione dell'attività della scuola che avrebbe rilasciato la certificazione); inoltre è presente il dolo quando vi è la volontà consapevole di trarre in errore l'ente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Imposte regole di ammissibilità e di specificità del motivo in Cassazione: i ricorsi devono confrontarsi con la motivazione impugnata e non essere generici. Motivi aspecifici o che non mostrano la correlazione con la motivazione della decisione sono inammissibili.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento implicito alla inammissibilità dei motivi che non sono stati effettivamente dedotti in sede di appello: Cassazione non può valorizzare censure che non costituivano oggetto concreto del gravame in appello.

  • art. 2, cod. proc. pen.

    La Corte territoriale aveva ritenuto che alcune questioni relative al riconoscimento del punteggio fossero da trattare nella sede della giustizia amministrativa; il principio è che certe contestazioni attinenti a rapporti amministrativi competono al giudice amministrativo e non possono essere sottratte impropriamente al relativo rito.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta perché la gravità e la pericolosità della condotta, nonché le concrete difficoltà di accertamento determinate dalla cessazione dell'istituto che avrebbe rilasciato la certificazione, escludevano la qualificazione come fatto di particolare tenuità.

  • art. 62-bis, cod. pen.

    La richiesta di attenuanti generiche è stata respinta sia perché proposta in termini generici in appello sia perché la valutazione delle attenuanti richiede specifica motivazione e deduzioni, non presenti nel gravame.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Nel valutare la reiterabilità della sospensione condizionale della pena la legge prevede che la sospensione possa essere concessa per una seconda volta solo se alla precedente condanna è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva; quindi la precedente applicazione di pena detentiva rileva ai fini del diniego di una nuova sospensione.

  • art. 164, cod. pen.

    Riferimento alle regole sulla sospensione condizionale e alla disciplina delle conseguenze di estinzione: la Corte ha richiamato la necessità di tener conto delle pene detentive pregresse nella valutazione della concedibilità di una nuova sospensione.

  • art. 163, cod. pen. (e comma 4)

    Richiama il tetto di pena detentiva per la sospensione condizionale: la somma delle pene detentive pregresse e attuali può escludere la concedibilità della sospensione quando si supera il limite previsto.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in Cassazione e per la comminazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa nella proposizione.

Massime di principio

  • Per i reati di truffa ai danni della pubblica amministrazione la "lesione patrimoniale" può includere i costi e le difficoltà sostenute dall'ente per gli accertamenti: non è necessario che il danno sia solo un immediato "danno emergente" se la falsità ha reso onerosi o impossibili i controlli.
  • Il dolo nella truffa si configura quando esiste la volontà consapevole di indurre in errore l'ente mediante artifici o falsificazioni, indipendentemente dall'eventuale esistenza di altri titoli che l'imputato riteneva di avere.
  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata; censure generiche, indeterminate o non sollevate concretamente in appello sono inammissibili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede valutazione concreta della offensività e delle conseguenze materiali del fatto: condotte che hanno creato difficoltà reali di accertamento o un concreto pericolo per l'amministrazione difficilmente rientrano nella tenuità.
  • Le attenuanti generiche devono essere adeguatamente dedotte e motivate in sede di gravame; non è possibile introdurle in Cassazione se non sono state oggetto di valutazione specifica in appello.
  • La reiterabilità della sospensione condizionale della pena è limitata: se la precedente condanna ha comportato pena detentiva, questo può precludere la concessione di una seconda sospensione qualora, sommando le pene, si superino i limiti previsti dalla legge.

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