Ordinanza n. 2492/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della Nota ASL NA 2 Nord del 10/01/2023 avente ad oggetto “Richiesta Nota di Credito Risonanza Magnetica SETEEMBRE + OTTOBRE 2022” (doc. n. 1) Di tutti gli atti alla predetta presupposti ovvero connessi ovvero consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente e comunque lesivi della posizione giuridico sostanziale di cui in questa sede si chiede tutela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'ASL con richiesta di emissione di nota di credito relativa a prestazioni di risonanza magnetica effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2022
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato la nota con cui l'ASL ha richiesto una nota di credito riferita a prestazioni di risonanza magnetica, deducendo l'illegittimità dell'atto e degli atti presupposti, connessi o consequenziali. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla giurisdizione amministrativa, ritenendo che il petitum sembri riguardare pretese debitorie intercorrenti tra le parti, secondo quanto già affermato dal medesimo TAR in fattispecie analoghe.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio e non ha deciso nel merito l'impugnazione. Rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione. La decisione sulla giurisdizione è quindi rinviata all'esito del contraddittorio scritto.
Norme richiamate
Consente al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.
Richiamato dall'ordinanza in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva relativa alla propria giurisdizione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione.
- La controversia avente a oggetto, in via sostanziale, pretese debitorie tra un operatore sanitario e un'azienda sanitaria può porre un serio problema di appartenenza alla giurisdizione amministrativa, anche quando sia formalmente impugnato un atto dell'amministrazione.
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