Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2492/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento della Nota ASL NA 2 Nord del 10/01/2023 avente ad oggetto “Richiesta Nota di Credito Risonanza Magnetica SETEEMBRE + OTTOBRE 2022” (doc. n. 1) Di tutti gli atti alla predetta presupposti ovvero connessi ovvero consequenziali, ancorché non conosciuti dalla ricorrente e comunque lesivi della posizione giuridico sostanziale di cui in questa sede si chiede tutela.

Giustizia amministrativa202301253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell'ASL con richiesta di emissione di nota di credito relativa a prestazioni di risonanza magnetica effettuate nei mesi di settembre e ottobre 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato la nota con cui l'ASL ha richiesto una nota di credito riferita a prestazioni di risonanza magnetica, deducendo l'illegittimità dell'atto e degli atti presupposti, connessi o consequenziali. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla giurisdizione amministrativa, ritenendo che il petitum sembri riguardare pretese debitorie intercorrenti tra le parti, secondo quanto già affermato dal medesimo TAR in fattispecie analoghe.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio e non ha deciso nel merito l'impugnazione. Rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa al possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitatamente a tale questione. La decisione sulla giurisdizione è quindi rinviata all'esito del contraddittorio scritto.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice, quando intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato dall'ordinanza in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il giudice amministrativo rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva relativa alla propria giurisdizione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie limitate a tale questione.
  • La controversia avente a oggetto, in via sostanziale, pretese debitorie tra un operatore sanitario e un'azienda sanitaria può porre un serio problema di appartenenza alla giurisdizione amministrativa, anche quando sia formalmente impugnato un atto dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.