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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25358/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dal 01/02/2014 al 03/11/2016. Lacatus era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere su provvedimento del Gip di Napoli per il reato di cui all'art. 74 DPR 9/10/1990 n. 309 nell'ambito dell'operazione 'New Bridge'. In sede di giudizio di merito era stato poi assolto (sentenza definitiva 21/07/2020). Il giudice della riparazione aveva ritenuto ostativa la sussistenza di una "colpa grave" del ricorrente, motivando il rigetto con le conversazioni criptiche, i contatti ripetuti con Nick Tamburello e le giustificazioni ritenute inconsistenti. In cassazione Lacatus deduceva violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 125, 314 e 315 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato le spiegazioni rese nell'interrogatorio di garanzia (che l'affare fosse lecito e che il tentativo era fallito) e che, non essendosi realizzato alcun reato, non poteva ravvisarsi dolo o colpa grave.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha richiamato i principi sulla riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente, ex ante, se la condotta dell'interessato abbia concretamente contribuito a creare la falsa apparenza di reità e quindi a determinare l'adozione della misura, senza riassumere il ruolo del giudice penale. Tuttavia il giudice della riparazione non può accertare fatti contrari a quelli già valutati dal giudice della cognizione. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito circa la rilevanza dei contatti criptici con Tamburello, l'uso di linguaggio convenzionale ("mobili"), le ammissioni sul fine lucrativo e l'inverosimiglianza delle giustificazioni fornite: tali elementi integrano una colpa grave idonea a escludere il diritto all'equo indennizzo. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e Lacatus è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente (liquidate in Euro 1.000).

Norme richiamate

  • art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma del codice antidroga che indicava il reato per il quale era stata disposta la custodia cautelare; nella decisione è richiamata come titolo dell'imputazione originaria ma non oggetto di interpretazione applicativa ai fini della riparazione.

  • art. 606 c.p.p., lett. b)

    art. 606, lett. b) c.p.p.

    Richiamato quale motivo di cassazione prospettato dal ricorrente (violazione di legge nelle motivazioni), ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • artt. 125, 314 e 315 c.p.p.

    artt. 125, 314 e 315 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alla valutazione degli atti interrogatori e delle garanzie processuali; il ricorrente lamentava che dichiarazioni rese nell'interrogatorio di garanzia non sarebbero state adeguatamente considerate, ma la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni erano state valutate e giudicate inidonee a smentire gli elementi indiziari.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente, con criterio 'ex ante', se la condotta dell'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza di reità che ha determinato l'adozione della misura, senza sostituirsi al giudice penale nel merito della responsabilità.
  • Il giudice della riparazione non può accertare fatti contrari a quelli già ritenuti provati dal giudice della cognizione né ritenere provate circostanze che il giudice di merito ha escluso.
  • Frequentazioni ambigue, contatti ripetuti con soggetti coinvolti e l'uso di linguaggio criptico o codificato possono integrare una colpa grave idonea a escludere il diritto all'indennizzo, anche se l'illecito concreto non si è poi realizzato.
  • Ammissioni rese nell'interrogatorio, finalità economiche dichiarate e giustificazioni incoerenti o inverosimili pesano significativamente nella valutazione della sussistenza di colpa grave.
  • Il fatto che un'operazione illegale non sia andata a buon fine non impedisce automaticamente il riconoscimento di colpa grave se la condotta dell'indagato ha comunque contribuito a creare l'apparenza di partecipazione ad attività illecite.
  • In situazioni analoghe, chi richiede la riparazione deve fornire elementi chiari e coerenti per dimostrare che le proprie condotte non hanno creato la falsa apparenza di reità; viceversa il giudice può legittimamente escludere l'indennizzo sulla base di elementi indiziari e di comportamento grave dell'interessato.

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