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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30251/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento relativo a Irpef, Iva e Irap per l'anno d'imposta 2011. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo invalido l'atto impositivo perché la delega di firma non conteneva l'indicazione nominativa del funzionario delegato, ma soltanto la qualifica o l'incarico ricoperto. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto invalida la delega di firma solo perché priva del nome del delegato, pur essendo indicato l'incarico ricoperto.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non fosse affetta da motivazione apparente, poiché il giudice di merito aveva esposto in modo sufficiente le ragioni della decisione, raggiungendo il minimo costituzionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando la correttezza dell'orientamento secondo cui, ai fini della sottoscrizione dell'avviso di accertamento, non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato né la temporaneità della delega; è sufficiente che l'atto organizzativo interno, anche tramite ordine di servizio, individui il delegato mediante la qualifica rivestita, così da consentire la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e soggetto delegato. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione del giudice di merito era sufficiente.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha ritenuto rispettato il relativo standard motivazionale.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato ai fini della censura di motivazione apparente; la Corte ha escluso la sua violazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di motivazione; la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    La Corte ha affermato che si riferisce alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento e non impone l'indicazione nominativa del delegato nella delega di firma.

  • art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    È stato utilizzato per distinguere la delega di funzioni dalla delega di firma; la disciplina del comma 1-bis riguarda espressamente la delega di funzioni e non si applica alla delega di firma.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; se il giudice espone compiutamente le ragioni della decisione, il requisito del minimo costituzionale della motivazione è rispettato.
  • Nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio finanziario, la delega di firma dell'avviso di accertamento può risultare da ordini di servizio o atti equivalenti e non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione mediante la qualifica rivestita.
  • La validità della sottoscrizione dell'atto impositivo non è esclusa per il solo fatto che la delega di firma non sia temporanea o non rechi il nome del delegato, purché sia possibile verificare la corrispondenza tra il sottoscrittore e il soggetto legittimato a firmare.
  • La disciplina prevista per la delega di funzioni nella pubblica amministrazione non è automaticamente estensibile alla delega di firma, trattandosi di figure distinte sotto il profilo funzionale e normativo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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