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Sentenza

Sentenza n. 2422/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, sezione lavoro, che aveva riconosciuto € 2.500,00 oltre interessi a titolo di bonus "Carta del Docente"

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, sezione lavoro, divenuta definitiva, con cui era stato disposto in suo favore il pagamento di € 2.500,00 oltre interessi, riferito agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il giudice ha verificato l’ammissibilità dell’azione, il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza è proponibile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Marsala era definitiva e che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, essendo stata notificata all’amministrazione il 13 aprile 2025. In conseguenza dell’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00 per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è esperibile anche per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di disporre l’intervento sostitutivo.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Subordina la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della "Carta del Docente", oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull’assenza di ulteriore compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione destinataria della condanna non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Per le condanne pecuniarie pronunciate nei confronti di una pubblica amministrazione, l’azione di ottemperanza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successivo intervento sostitutivo.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può operare senza ulteriore compenso, mediante applicazione analogica della disciplina prevista dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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