Cassazione Civile, Ordinanza n. 04552/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (trasportatore)
La controversia
La lite nasce da un sinistro stradale occorso durante un trasporto di merce commissionato da una società a un trasportatore, che aveva a sua volta affidato l'esecuzione a un sub-vettore e questi a un ulteriore sub-vettore poi dichiarato fallito. L'assicuratrice, dopo aver indennizzato la propria assicurata per la perdita del carico, ha convenuto in giudizio il soggetto cui era stato commissionato il trasporto per ottenere il ristoro di quanto pagato. Nel processo erano state proposte anche domande di garanzia/manleva tra i vari soggetti della catena del trasporto. Il Tribunale, a seguito del fallimento di uno dei sub-vettori, aveva dichiarato la domanda improponibile e inammissibile per difetto di competenza funzionale; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione della legge fallimentare e delle norme sul litisconsorzio e sull'interruzione del processo, sostenendo che il fallimento di un solo soggetto avrebbe dovuto determinare l'improcedibilità soltanto della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti, e non anche della domanda principale; 2) motivazione apparente o contraddittoria, per asserita inconciliabilità tra la riconosciuta scindibilità delle cause e l'affermazione della loro non separabilità. La tesi della ricorrente era che si trattasse di cause scindibili riunite solo processualmente, con autonomia della domanda principale rispetto a quella di garanzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale e che, anche se si voglia parlare di garanzia impropria, la distinzione tra garanzia propria e impropria non è decisiva ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c. Ne consegue che la domanda principale e la domanda di garanzia restano tra loro inscindibilmente connesse quando il rapporto di garanzia estende il contraddittorio sul medesimo fatto generatore della responsabilità. Pertanto, il fallimento di uno dei soggetti chiamati in garanzia ha inciso sull'intero assetto processuale, rendendo corretta la decisione di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità non solo della domanda di garanzia verso la fallita, ma anche della domanda principale dell'assicuratrice. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 24 legge fallimentare
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata in relazione agli effetti del fallimento sul processo.
art. 43 legge fallimentare
richiamato nel ragionamento della ricorrente sugli effetti interruttivi del fallimento sui litisconsorti.
art. 103 c.p.c.
invocato per sostenere la scindibilità delle cause riunite nel medesimo processo.
art. 300 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di interruzione del processo per fallimento di una parte.
art. 302 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di prosecuzione del processo dopo l'interruzione.
art. 303 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di riassunzione del processo interrotto.
art. 331 c.p.c.
la Corte lo richiama per affermare che la chiamata in garanzia comporta un litisconsorzio necessario processuale e quindi l'inscindibilità delle cause.
art. 332 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata.
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per omessa pronuncia sulla domanda principale.
art. 132 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'insufficienza/contraddittorietà della motivazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato nella parte iniziale per la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La chiamata in garanzia del terzo determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie: il rapporto principale diviene trilatero e l'accertamento deve svolgersi nel contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti.
- La distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria non è decisiva ai fini dell'applicazione delle norme processuali sull'integrazione del contraddittorio e sull'inscindibilità delle cause; ciò che rileva è l'estensione del giudizio al rapporto di garanzia.
- Quando la domanda principale e la domanda di garanzia sono inscindibilmente connesse perché dipendono dal medesimo fatto generatore della responsabilità, l'evento che incide su uno dei rapporti processuali può riflettersi sull'intero giudizio.
- In presenza di cause legate da un vincolo di inscindibilità, non può essere affermata l'autonoma prosecuzione della sola domanda principale se l'assetto del contraddittorio è stato alterato da un evento che coinvolge il garante o uno dei litisconsorti necessari processuali.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando la decisione di merito, pur con formula non perfetta, esprime comunque una ratio coerente e idonea a sorreggere il dispositivo.
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