Sentenza del 16/03/2015 n. 503 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento con adesione per il triennio precedente all'anno per il quale è stato emesso l'avviso di accertamento - Valutazione dell'annualità accertata in analogia con la transazione fiscale effettuata per gli anni precedenti - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta fondata nel principio. La definizione transattiva del triennio precedente costituisce un elemento legittimamente utilizzabile per valutare l'annualità successiva. Pertanto, il trattamento fiscale dell'anno oggetto di accertamento può essere determinato in analogia con quello concordato per gli anni precedenti, purché sussista omogeneità delle situazioni e dell'imposta considerata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'accertamento relativo a un'annualità fiscale successiva a un triennio già definito mediante transazione fiscale o accertamento con adesione. La questione riguardava la possibilità di valutare l'annualità accertata in analogia con il trattamento fiscale concordato per le annualità precedenti, riferite alla stessa imposta e a una situazione sostanzialmente comparabile.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento con adesione e della transazione fiscale
La definizione concordata delle annualità precedenti può assumere rilievo nella valutazione di un'annualità successiva relativa alla stessa imposta, soprattutto quando le circostanze economiche e fiscali risultano comparabili.
Massime di principio
- Un accordo fiscale relativo ad annualità precedenti non determina automaticamente la definizione delle annualità successive, ma può costituire un parametro rilevante per verificarne la coerenza.
- Quando l'imposta, il contribuente e le condizioni economiche sono sostanzialmente analoghi, l'Amministrazione dovrebbe motivare adeguatamente eventuali valutazioni significativamente diverse da quelle già concordate.
- Il contribuente può invocare il trattamento fiscale precedente come elemento di comparazione e coerenza, ma deve dimostrare la sostanziale omogeneità tra i periodi d'imposta.
- La valutazione per analogia non comporta un vincolo assoluto per il Fisco: eventuali mutamenti delle condizioni o nuovi elementi probatori possono giustificare un diverso accertamento.
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