Cassazione Penale, Sentenza n. 10527/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata e lesioni aggravate. Contestano la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (presunta contraddittorietà e assenza di riscontri), lamentano violazioni delle regole di formazione della prova (art. 189 e 192 c.p.p.) e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6 CEDU), nonché, per Edokpayi, la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 (ridotta partecipazione/ruolo marginale). Denunciano la carenza e la contraddittorietà della motivazione e chiedono revisione del merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua, esaustiva e ancorata a riscontri obiettivi (ammissioni parziali degli imputati, tabulati telefonici, testimonianze) e che le dichiarazioni della persona offesa fossero state valutate con il necessario rigore. Ha confermato che le dichiarazioni della parte offesa possono costituire, da sole, base di condanna se correttamente motivate e che la rinnovata richiesta di rivalutazione del merito è inammissibile in sede di legittimità. Per l'inammissibilità dei ricorsi i condannati sono stati condannati al pagamento delle spese e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Limiti della cognizione della Corte di Cassazione: i motivi che si risolvono in una nuova valutazione del merito sono inammissibili; la Cassazione controlla la correttezza giuridica e la non contraddittorietà manifesta della motivazione, non rivaluta i fatti.
art. 189 c.p.p.
Regole sulla formazione della prova dichiarativa: le dichiarazioni sommarie devono essere valutate con riguardo alla loro attendibilità e, se ritenute credibili, possono concorrere alla formazione del giudizio di responsabilità.
art. 192 c.p.p.
Regole sul valore probatorio delle dichiarazioni: il giudice deve motivare le ragioni per cui attribuisce efficacia probatoria alle dichiarazioni; nel caso esaminato la Corte d'appello ha fornito motivazione adeguata.
art. 6 CEDU
Diritto a un giusto processo: invocato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che non fosse stata lesa la garanzia di equo processo, poiché la valutazione dell'attendibilità è di competenza dei giudici di merito e adeguatamente motivata.
art. 114 c.p.
Richiamato dal ricorrente per ottenere l'applicazione dell'attenuante per partecipazione minima; la Corte ha ritenuto la censura generica e che dagli atti emergesse una partecipazione concorrente non marginale, quindi l'attenuante non era applicabile.
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020
Norma richiamata in relazione alle conclusioni scritte del P.M.; menzionata per completezza procedurale nella fase di discussione davanti alla Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: comporta la condanna alle spese processuali e, se del caso, al versamento ad enti come la Cassa delle Ammende; applicata per la condanna economica dei ricorrenti.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire, da sole, prova sufficiente per una condanna se il giudice di merito fornisce una motivazione articolata sulla loro attendibilità intrinseca ed estrinseca.
- La Cassazione non è competente a rivalutare il merito dei fatti: i motivi che chiedono una nuova valutazione degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Per contestare utilmente una valutazione di attendibilità occorre dimostrare manifeste contraddizioni o palesi errori logico-giuridici nella motivazione, non la semplice alternativa ricostruttiva dei fatti.
- L'assenza di un contraddittorio pieno nelle indagini preliminari non annulla automaticamente la valutazione probatoria delle dichiarazioni rese in sede successiva se i giudici di merito valutano complessivamente riscontri e coerenze.
- La deduzione di un ruolo marginale per ottenere un'attenuante richiede elementi probatori precisi e non può limitarsi ad asserzioni generiche; l'applicazione dell'attenuante è una valutazione di merito che deve emergere dagli atti.
- Ricorrere in Cassazione con argomentazioni già esaminate e valutate nei gradi di merito, senza indicare un vizio giuridico specifico, espone al rigetto per inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.
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