Cassazione Civile, Ordinanza n. 21241/2021 del 23/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa da due soci contro gli amministratori di una s.r.l. per asserita mala gestio nella realizzazione di uno stabilimento industriale finanziato con contributi pubblici. In primo grado la domanda fu respinta; in appello la Corte territoriale, in parziale riforma, condannò solo l’amministratrice delegata al risarcimento del danno in favore della società, ritenendo che la scelta di modificare il progetto originario (da struttura metallica a struttura in calcestruzzo, con aumento dei costi e dei tempi) avesse determinato la revoca del finanziamento. La ricorrente principale ha denunciato: violazione dell’art. 2392 c.c. per invasione del sindacato di merito sulla scelta gestoria; violazione dell’art. 1394 c.c. per l’asserita erronea configurazione di un conflitto di interessi; omesso esame di un fatto decisivo, cioè il consenso di tutti i soci e i vantaggi economici ottenuti con l’affidamento dei lavori a una società del gruppo; violazione dell’art. 1223 c.c. per difetto di prova del nesso causale e del danno, sostenendo che non era dimostrato che un diverso appalto sarebbe stato possibile nei tempi e senza acconti. Nel ricorso incidentale, uno dei soci ha censurato la sentenza per aver escluso la responsabilità di un altro amministratore, nonostante le sue dichiarazioni in assemblea e il suo intervento negli organi sociali avessero, secondo il ricorrente, occultato la reale situazione del finanziamento; inoltre ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per il mancato riconoscimento della qualità di amministratore di fatto di un terzo e per la mancata ammissione della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, sotto l’etichetta della violazione di legge o dell’omesso esame di fatti decisivi, a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato, per il ricorso incidentale, anche un difetto di autosufficienza nella censura sulla prova testimoniale, perché non erano stati riprodotti i capitoli di prova né contestata adeguatamente la valutazione di genericità e irrilevanza compiuta dal giudice di merito. La Corte ha anche affrontato incidentalmente il tema della cancellazione della società dal registro delle imprese, osservando che, in caso di azione ex art. 2476 c.c., i soci succedono nei crediti sociali residui, compreso il credito risarcitorio fatto valere in giudizio. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
Disciplina l’azione di responsabilità contro gli amministratori della s.r.l.; il credito risarcitorio per danni al patrimonio sociale è azionabile dal socio, ma anche riferibile alla società quale titolare del danno.
art. 2392 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alle s.r.l.; la censura era in realtà diretta a contestare un apprezzamento di merito sulla scelta gestoria.
art. 1394 c.c.
La censura sul conflitto di interessi è stata reputata volta a rimettere in discussione un accertamento di fatto sulla sussistenza del conflitto.
art. 1223 c.c.
La doglianza sul nesso causale e sul danno è stata ritenuta meramente fattuale e non idonea a integrare una vera violazione di legge.
art. 2697 c.c.
Invocato nel ricorso incidentale per contestare la prova della qualità di amministratore di fatto; la censura è stata giudicata inammissibile perché diretta a una nuova valutazione del fatto.
art. 115 c.p.c.
Invocato insieme all’art. 2697 c.c. sulla prova testimoniale; la Corte ha rilevato l’inammissibilità della doglianza anche per difetto di autosufficienza.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata in cassazione; non incide sul merito della decisione.
art. 2490 c.c.
La cancellazione d’ufficio della società dal registro imprese per mancato deposito dei bilanci è stata valorizzata per affermare la successione dei soci nei crediti sociali residui.
art. 2495 c.c.
Richiamato per precisare che l’estinzione della società non comporta automaticamente rinuncia ai crediti esistenti al momento della cancellazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per i presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare censure formalmente costruite come violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
- La deduzione di violazione dell’art. 1223 c.c. o di altre norme sulla responsabilità non è ammissibile se, in concreto, mira solo a contestare la ricostruzione fattuale del nesso causale e del danno operata dal giudice di merito.
- La valutazione della diligenza dell’amministratore, della sussistenza del conflitto di interessi e della causalità dell’evento dannoso appartiene, quando sorretta da motivazione non apparente, al giudizio di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti del vizio di legittimità.
- L’omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la sentenza impugnata abbia effettivamente considerato le circostanze dedotte, anche se poi le abbia disattese.
- La censura sulla mancata ammissione di prova testimoniale è inammissibile se non vengono specificamente riprodotti i capitoli di prova e contestata la ratio della loro ritenuta genericità o irrilevanza.
- Nell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c., il credito risarcitorio relativo al danno subito dalla società può sopravvivere alla cancellazione della società dal registro delle imprese e trasmettersi ai soci quali successori nei residui rapporti attivi.
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