Cassazione Civile, Ordinanza n. 00371/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da terreni siti in Acri, in contrada Vallonecupo. I resistenti avevano convenuto in giudizio i vicini assumendo di essere proprietari, per donazione dai genitori, di alcune particelle catastali poi oggetto di un frazionamento effettuato da uno dei ricorrenti nel 2003. Secondo gli attori, tale frazionamento aveva sottratto porzioni dei loro terreni, successivamente donate dal ricorrente ai figli dichiarandosi proprietario per usucapione. In primo grado il Tribunale aveva accolto in sostanza la domanda proprietaria degli attori, dichiarando la nullità della donazione del 2.9.2003 e riconoscendo la proprietà delle particelle in capo agli attori, mentre aveva rigettato la domanda di danni per difetto di prova. In appello i soccombenti avevano sostenuto che la domanda dovesse essere qualificata come rivendicazione, con conseguente necessità per gli attori di provare l'acquisto a titolo originario, e non come mero accertamento negativo della proprietà altrui. Nel ricorso per cassazione essi hanno dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda dei resistenti come mera azione di accertamento negativo, trascurando che era stata proposta anche una autonoma domanda di accertamento della proprietà esclusiva dei terreni e di recupero di quanto sottratto. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell'art. 948 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che, se la domanda fosse stata correttamente qualificata come rivendicazione, gli attori avrebbero dovuto fornire la probatio diabolica, cioè la prova del titolo originario di acquisto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha osservato che la domanda degli attori non era stata limitata a contestare il diritto dei convenuti, ma includeva una vera domanda di accertamento della proprietà esclusiva con efficacia erga omnes; pertanto il giudice di merito aveva errato nel ridurla a mera azione di accertamento negativo. Tuttavia la Corte ha anche affermato che, per l'azione di accertamento della proprietà, l'onere probatorio non è attenuato rispetto alla rivendicazione, dovendosi provare il diritto dominicale in modo pieno, salvo il caso del dante causa comune già proprietario. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, con assorbimento del secondo motivo e rinvio anche sulle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro e ha rinviato alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della domanda alla luce della corretta qualificazione della pretesa azionata. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Ha inoltre precisato che nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione per morte della parte, respingendo la relativa istanza formulata in memoria. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
richiamato come parametro della corrispondenza tra domanda e decisione e della corretta individuazione della pretesa azionata
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è stata accolta perché il giudice di merito ha omesso di considerare una domanda di accertamento della proprietà effettivamente proposta
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come vizio dedotto per la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per la dedotta violazione dell'art. 948 c.c.
art. 948 c.c.
evocato in relazione all'azione di rivendicazione e alla necessità della probatio diabolica
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la memoria depositata in vista della decisione camerale
art. 2670 c.c.
non citato
art. 2697 c.c.
richiamato implicitamente nel tema dell'onere della prova, con affermazione che l'azione di accertamento della proprietà non attenua il relativo onere probatorio
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità l'interpretazione e qualificazione della domanda compiuta dal giudice di merito è censurabile solo se manca del tutto una motivazione o se la motivazione non consideri in modo complessivo il contenuto sostanziale degli atti e delle conclusioni; non basta contrapporre una diversa lettura del petitum.
- Se la parte domanda l'accertamento, con efficacia di giudicato, della proprietà esclusiva di un bene immobile, non si è in presenza di una mera azione di accertamento negativo del diritto altrui, ma di una pretesa che pone al centro il proprio titolo dominicale.
- Per l'azione di accertamento della proprietà non è consentita una attenuazione dell'onere probatorio rispetto alla rivendicazione: chi agisce deve dimostrare in modo pieno il proprio diritto di proprietà, salvo il caso del dante causa comune già proprietario.
- Quando la qualificazione della domanda è errata, il vizio può incidere sia sul riparto dell'onere della prova sia sulla decisione finale, imponendo la cassazione con rinvio per nuovo esame.
- Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione per morte della parte verificatasi dopo la rituale instaurazione del contraddittorio.
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