Cassazione Civile, Ordinanza n. 24235/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti ai giudici tributari una cartella di pagamento emessa ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972, con richiesta di pagamento di euro 18.233,24 per omesso o tardivo versamento di IVA, oltre sanzioni e interessi. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato documentazione relativa alla definizione agevolata prevista dalla l. 197/2022, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti documentali richiesti dalla disciplina sopravvenuta, rilevando il deposito della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell’agente della riscossione riferibile alla cartella e delle ricevute di pagamento almeno della prima rata e di rate successive.
La decisione
La Corte, applicando la disciplina della definizione agevolata e la successiva norma interpretativa dell’art. 12-bis d.l. 84/2025 conv. in l. 108/2025, ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’estinzione, la produzione della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell’agente della riscossione e della prova del versamento della prima rata o della rata unica, con conseguente cessazione del contenzioso. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate, richiamando il principio desumibile dall’art. 310 c.p.c. per le ipotesi di estinzione non conseguenti a mera rinuncia.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Norma posta a base dell’emissione della cartella di pagamento per il controllo automatizzato delle imposte dirette.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Norma posta a base dell’emissione della cartella di pagamento per il controllo automatizzato in materia IVA.
art. 1, commi 231 e 232, l. 197/2022
"i debiti risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti"
Consente l’estinzione dei carichi affidati alla riscossione mediante pagamento del solo capitale e delle spese, con esclusione di interessi, sanzioni, aggio e altri accessori secondo le modalità e i termini previsti.
art. 1, commi 235 e 236, l. 197/2022
"L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
Indica che, per ottenere l’estinzione del giudizio, il debitore deve presentare la dichiarazione di adesione, indicare i giudizi pendenti e produrre la documentazione attestante i pagamenti richiesti.
art. 12-bis d.l. 84/2025 conv. in l. 108/2025
"l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute"
La disposizione è stata interpretata nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella definizione agevolata, il perfezionamento si realizza con il pagamento della prima o unica rata; l’estinzione è dichiarata d’ufficio se sono prodotti dichiarazione, comunicazione dell’agente e prova del versamento.
art. 1, comma 241, l. 197/2022
Richiamato quale fonte della comunicazione dell’agente della riscossione contenente l’ammontare complessivo dovuto e l’articolazione delle rate.
art. 310 c.p.c.
Richiamato come espressione del principio generale secondo cui, nei casi di estinzione diversi dalla mera rinuncia, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, l’estinzione del giudizio presuppone la prova documentale dell’adesione alla procedura e del pagamento richiesto dalla legge, secondo la disciplina speciale applicabile al caso concreto.
- La norma interpretativa successiva che chiarisce il perfezionamento della definizione agevolata si applica anche ai fini processuali dell’estinzione del giudizio, consentendo al giudice di dichiararla d’ufficio quando siano prodotti i documenti richiesti.
- Ai fini dell’estinzione del processo tributario per definizione agevolata non è necessario il pagamento integrale di tutte le rate se la disciplina interpretativa applicabile stabilisce che il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata.
- In caso di estinzione del giudizio non derivante da rinuncia, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa specifica.
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