Cassazione Penale, Ordinanza n. 34250/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ricorreva per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una precedente sentenza del Tribunale di Catania divenuta irrevocabile. Il ricorso contestava, in sintesi, la legittimità della revoca, sostenendo che mancasse l'indicazione della data del reato posto a base della nuova condanna rilevante ai fini dell'art. 168 c.p. e richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite Longo. La difesa lamentava dunque un vizio della motivazione e dell'accertamento dei presupposti per la revoca del beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero aspecifici e comunque manifestamente infondati, osservando che la revoca della sospensione condizionale trovava fondamento nell'art. 168, comma 1, n. 2, c.p., poiché il nuovo delitto era anteriore alla sentenza che aveva concesso il beneficio e ciò emergeva dagli atti (reato commesso il 3 dicembre 2016). La Corte ha anche precisato che il principio richiamato dalla difesa dalle Sezioni Unite Longo non era pertinente, perché riferito a un diverso caso di revoca ex artt. 674, comma 1-bis, c.p.p. e 168, comma 4, c.p. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2 c.p.
prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena quando il condannato riporti, entro i termini, un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso e tale cumulo superi i limiti dell'art. 163 c.p.
art. 163 c.p.
richiamato quale parametro per verificare il superamento dei limiti di applicabilità del beneficio dopo il cumulo delle pene
art. 161, comma 1, n. 2 c.p.
richiamato nel testo come base della revoca obbligatoria del beneficio in presenza dei presupposti di legge
art. 164, comma 4, c.p.
richiamato solo per distinguere il diverso caso deciso dalle Sezioni Unite Longo
art. 674, comma 1-bis, c.p.p.
richiamato solo per distinguere il diverso procedimento di revoca evocato dalla difesa
art. 168, comma 4, c.p.
richiamato solo per distinguere il diverso procedimento di revoca evocato dalla difesa
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale della pena opera di diritto quando il condannato riporti, nei termini di legge, una successiva condanna per un delitto anteriormente commesso, se il cumulo con la pena sospesa supera i limiti previsti dall'art. 163 c.p.
- Ai fini della revoca del beneficio, il momento decisivo è quello del passaggio in giudicato della sentenza che accerta il reato rilevante, non quello della mera pronuncia o di un diverso momento processuale.
- Se il giudice dell'esecuzione accerta in fatto l'anteriorità del reato e tale dato risulta dagli atti, la mancanza di un'esplicita indicazione della data nel provvedimento non comporta di per sé l'illegittimità della revoca, ove la doglianza sia generica.
- Il principio elaborato dalle Sezioni Unite in tema di revoca del beneficio concesso in violazione di cause ostative è applicabile solo al diverso procedimento previsto per quella specifica ipotesi e non può essere esteso automaticamente ad altri casi di revoca obbligatoria.
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