Sentenza n. 1516/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti prefettizi di revoca dei nulla-osta al lavoro subordinato, adottati perché il datore di lavoro operava nel settore calzaturiero, non incluso tra quelli ammessi dal decreto flussi applicabile
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
I due lavoratori hanno impugnato, con ricorsi distinti poi riuniti, i decreti del 7 ottobre 2025 con cui la Prefettura di Lucca aveva revocato i rispettivi nulla-osta al lavoro subordinato. La revoca era motivata dal fatto che il datore di lavoro aveva capacità economica sufficiente, ma non aveva prodotto l’asseverazione e l’autocertificazione relative alla verifica di indisponibilità di lavoratori presso il Centro per l’Impiego e, soprattutto, operava nel settore calzaturiero, non compreso tra quelli ammessi dal decreto flussi 2023-2025. La Prefettura aveva inoltre escluso la possibilità di sostituire il datore di lavoro con un’impresa operante in un settore consentito. I ricorrenti hanno dedotto che il mancato perfezionamento della procedura di soggiorno dipendeva esclusivamente dal datore di lavoro, che essi avevano chiesto alla Prefettura un appuntamento per la stipula del contratto di soggiorno e, in subordine, un termine per reperire un nuovo datore di lavoro. Hanno sostenuto che avrebbe dovuto trovare applicazione il principio, richiamato dalla circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007, relativo al rilascio di un permesso per attesa occupazione quando la mancata sottoscrizione del contratto sia imputabile al datore di lavoro. Hanno inoltre censurato il decorso di oltre un anno e mezzo dal rilascio dei nulla-osta alla loro revoca, l’assenza nel sistema telematico di un blocco automatico per i codici ATECO non ammessi, la violazione dei doveri di collaborazione e buona fede e il mancato riconoscimento di un termine congruo per reperire un nuovo datore di lavoro operante nel settore turistico-alberghiero, già individuato dai ricorrenti e munito di asseverazione.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per identità della fattispecie e li ha accolti, annullando i provvedimenti di revoca. Il Collegio ha ritenuto non contestata dall’Amministrazione l’affermazione secondo cui il sistema telematico predisposto dalla stessa amministrazione consentiva l’inserimento di domande provenienti da datori di lavoro con codici ATECO non corrispondenti ai settori ammessi dal decreto flussi. Poiché le domande erano state presentate attraverso le procedure amministrative predisposte dalla Pubblica amministrazione e non emergevano condotte fraudolente dei lavoratori, la Prefettura non poteva limitarsi a una chiusura aprioristica rispetto alla richiesta, formulata in sede procedimentale, di concedere un termine per reperire un nuovo datore di lavoro operante in un settore consentito. Tale richiesta doveva essere specificamente valutata alla luce dei principi di collaborazione e buona fede sanciti dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Le ulteriori censure sono rimaste assorbite. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
principî di collaborazione e buona fede
La Pubblica amministrazione deve valutare secondo collaborazione e buona fede le richieste procedimentali del privato, soprattutto quando l’esito pregiudizievole dipenda da una procedura telematica predisposta dalla stessa amministrazione e non risultino condotte fraudolente.
art. 10-bis l. 241/1990
Non sono state prodotte osservazioni o memorie nel termine previsto dall’art. 10-bis della Legge n. 241/1990
La disposizione è richiamata nel provvedimento impugnato con riguardo alla mancata presentazione di osservazioni, ma il TAR fonda l’accoglimento principalmente sulla violazione dei principi di collaborazione e buona fede.
art. 3 D.P.C.M. 21 dicembre 2021
autotrasporto merci per conto terzi, edilizia e turistico-alberghiero
È richiamato dai ricorrenti per individuare i settori produttivi ammessi per il lavoro subordinato non stagionale nell’ambito del decreto flussi applicabile.
Massime di principio
- Quando una domanda amministrativa è stata presentata mediante una procedura telematica predisposta dalla stessa amministrazione e il sistema consente l’inserimento di dati o requisiti poi ritenuti non ammissibili, l’amministrazione non può imputare automaticamente al privato le conseguenze dell’errore procedurale, in assenza di condotte fraudolente.
- Nel procedimento relativo al rilascio o alla revoca di un nulla-osta al lavoro subordinato, la richiesta del lavoratore di ottenere un termine per reperire un nuovo datore di lavoro operante in un settore ammesso deve essere specificamente valutata dall’amministrazione quando il mancato perfezionamento della procedura dipenda da circostanze riconducibili al datore originario e dalla configurazione della procedura amministrativa.
- I principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 impongono all’amministrazione di esaminare concretamente le soluzioni procedimentali richieste dal privato e impediscono una decisione fondata su un’aprioristica esclusione della richiesta, senza ponderazione delle peculiarità del caso.
- L’assenza di frode da parte del lavoratore e l’utilizzo delle procedure predisposte dall’amministrazione rilevano nella valutazione della legittimità della revoca del nulla-osta, imponendo un esame effettivo dell’affidamento e della posizione del lavoratore prima dell’adozione della misura pregiudizievole.
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