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Ordinanza

Ordinanza n. 286/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del Direttore Generale dell'ASP di Cosenza n. 2967 del 4.12.2025, recante in oggetto: “Servizio di pulizia, sanificazione e delle attività complementari per tutto il territorio dell'ASP di Cosenza - aggiudicazione gara europea”; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e di tutti gli atti e verbali di gara, segnatamente i verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, le comunicazioni e gli errata corrige pubblicati sulla piattaforma telematica utilizzata per l'espletamento della procedura di gara; nonché di ogni altro atto propedeutico e/o presupposto e/o effettuale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa la determina n. 191 del 20.05.2024, di nomina della commissione giudicatrice, gli ulteriori verbali di gara riservati relativi alla valutazione delle offerte tecniche, ove esistenti, e gli atti e verbali inerenti il subprocedimento di verifica dell'anomalia, compresi i giustificativi prodotti dall'aggiudicataria e la valutazione della documentazione prodotta, con conseguente conferma tramite verbale della Commissione giudicatrice della proposta di aggiudicazione; per quanto di ragione ed ove occorrer possa della comunicazione ANAC prot. 159965 del 10.11.2025, richiamata nell'atto di aggiudicazione; in subordine e ove occorrer possa, dell'art. 20 secondo comma del disciplinare di gara - CIG n. B0DF394DAB; in subordine, della delibera a contrarre n. 2121 del 22.12.2022, richiamata nella legge e negli atti di gara; ove occorrer possa delle note, sconosciute ma richiamate nel provvedimento di aggiudicazione, delle OO.SS. prot. n. 150099 del 22.10.2025, prot. n. 160731 del 10.11.2025 e dei subappaltatori prot. n 36230 del 29.09.2025, 144560 del 13.10.2025, 145092 del 14.10.2025 e delle presunte segnalazioni delle Direzioni Sanitarie. Onde ottenere l'aggiudicazione della gara e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato, con susseguente subentro della ricorrente che si dichiara a ciò disponibile; nonché per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica; ovvero, in subordine, per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da C.N.S. il 29 dicembre 2025: per l’annullamento, previa applicazione di decreto cautelare ex art. 56 c.p.a. e misure cautelari collegiali, della nota prot. n. 185205 del 29.12.2025 dell’ASP di Cosenza di avvio anticipato al nuovo affidatario a far data dal 1.1.2026, per l’appalto del Servizio di pulizia, sanificazione e delle attività complementari per tutto il territorio dell’ASP di Cosenza; ove occorrer possa del verbale del 29.12.2025 relativo all’organizzazione del personale per l’avvio all’1.1.2026.

Giustizia amministrativa202501787

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: aggiudicazione della gara europea per il servizio di pulizia, sanificazione e attività complementari dell’ASP di Cosenza, nonché avvio anticipato del servizio al nuovo affidatario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della gara e gli atti della relativa procedura, chiedendo l’aggiudicazione in proprio favore, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota con cui l’ASP ha disposto l’avvio anticipato del servizio dal 1° gennaio 2026. Nel corso del giudizio ha inoltre proposto istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sia sulla tempestività dell’istanza sia sulla sussistenza dei presupposti del diritto di accesso, con particolare riferimento agli obblighi comunicazionali e agli oneri documentali gravanti sull’amministrazione ai sensi degli artt. 90 e 36, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023. La controversia riguarda anche l’individuazione dei documenti effettivamente trasmessi alla ricorrente, le eventuali richieste di oscuramento e le decisioni assunte in merito, nonché l’ampiezza dell’ostensione parziale effettuata il 9 gennaio 2026 mediante link temporaneo.

La decisione

Il TAR non ha definito l’istanza di accesso né il ricorso principale. Ha disposto un’istruttoria nei confronti dell’ASP di Cosenza, ordinando all’amministrazione di depositare, entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione specifica e puntuale, corredata dalla documentazione utile, sulle attività compiute per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 90 e agli oneri di cui all’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023. L’ASP dovrà indicare puntualmente i documenti allegati alla comunicazione digitale, le eventuali richieste di oscuramento e le relative decisioni, nonché precisare quale documentazione sia stata effettivamente resa disponibile con il link temporaneo inviato il 9 gennaio 2026. Il giudice ha fissato la prosecuzione della trattazione dell’istanza di accesso alla camera di consiglio del 25 marzo 2026. Il precedente decreto cautelare monocratico di rigetto non viene modificato dalla presente ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la proposizione dell’istanza di accesso nel giudizio amministrativo; la verifica della sua tempestività e dei presupposti del diritto di accesso è stata rinviata all’esito dell’istruttoria.

  • art. 90 d.lgs. 36/2023

    La verifica dell’adempimento degli obblighi comunicazionali previsti dalla disposizione è stata ritenuta necessaria per decidere sull’istanza di accesso.

  • art. 36, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023

    Impone specifici oneri all’amministrazione in relazione alla documentazione di gara e alle eventuali richieste o decisioni di oscuramento; il TAR ne ha ordinato la puntuale ricostruzione documentale.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di chiarimenti e documentazione ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un’istanza di accesso dipende dalla verifica della tempestività della domanda e dall’esatta individuazione della documentazione già comunicata dall’amministrazione, il giudice può disporre un’istruttoria prima di pronunciarsi sull’accesso.
  • Nelle controversie relative all’accesso agli atti di una gara, l’amministrazione deve rendere puntualmente ricostruibili i documenti trasmessi, le modalità di ostensione, gli eventuali oscuramenti richiesti e le decisioni assunte su di essi.
  • L’ostensione parziale di documenti non esaurisce necessariamente l’obbligo di chiarimento dell’amministrazione: quando l’ampiezza della documentazione resa disponibile è controversa, l’amministrazione deve specificare esattamente quali atti siano stati messi a disposizione, anche se mediante collegamenti temporanei.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAccesso agli atti di garaAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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