Sentenza n. 200/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 216/2024 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata il 10.03.2025, nel procedimento avente R.G. 216/2023 non appellata e passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, n. 216/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disposto il pagamento delle somme spettanti per gli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale potrà essere attivato direttamente dalla creditrice dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente nel giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto di procedibilità dell'azione di ottemperanza per il pagamento di somme.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata sulla distrazione delle spese processuali.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per il pagamento di somme derivanti da una sentenza passata in giudicato è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Quando il titolo giudiziale passato in giudicato non è stato eseguito e l'Amministrazione non oppone specifiche ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inadempimento e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo l'inutile scadenza del termine, per assicurare l'esecuzione del giudicato.
- L'inadempimento dell'Amministrazione già sussistente al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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