Sentenza n. 102/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 734/2023, pubblicata il 25/10/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 734/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori beneficiari)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 734/2023, pubblicata il 25 ottobre 2023. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato integrale esecuzione alle statuizioni giudiziali e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso in ragione della perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Bologna, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere, su istanza delle ricorrenti, entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione della decisione e di predisporre misure sostitutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando la decisione da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all'amministrazione dopo la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione e permane l'inadempimento dell'amministrazione.
- In presenza di una persistente mancata esecuzione di una sentenza definitiva, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di conformarsi alle statuizioni giudiziali entro un termine prefissato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione e secondo il termine stabilito dal giudice.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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