Cassazione Penale, Sentenza n. 3439/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta semplice documentale (diversamente qualificata dall'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale). Il ricorso articolava quattro motivi: i primi due denunciavano l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel fondare la valutazione sul passivo complessivo e non sul pregiudizio effettivo derivante dall'omessa tenuta dei libri; il terzo e il quarto motivo contestavano l'omesso riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 219 della legge fallimentare, con argomentazioni analoghe a quelle relative all'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto legittima e logica la valutazione discrezionale del giudice di merito sul requisito della tenuità del danno ai sensi dell'art. 131-bis c.p., richiamando la necessità di una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo. La Corte territoriale aveva motivato in modo analitico evidenziando la condotta protrattasi per anni, le dimensioni rilevanti dell'impresa, il buon movimento degli affari e un passivo (ancora non definitivamente accertato) superiore a euro 280.000; tali elementi hanno escluso la sussistenza della causa di non punibilità. Analoghe motivazioni hanno giustificato il rigetto della richiesta dell'attenuante di cui all'art. 219 legge fallimentare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e discrezionale che consideri modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; nel caso di bancarotta documentale non è sufficiente valutare il solo passivo fallimentare, occorre accertare il pregiudizio concreto derivante dall'omessa tenuta dei libri (impossibilità di ricostruire la contabilità, esercitare azioni revocatorie, riduzione della quota di attivo ripartibile).
art. 133 cod. pen. (comma 1)
Indica i criteri (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno) che devono essere considerati nella valutazione della tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis; il giudice di merito può scegliere e indicare gli elementi che ritiene rilevanti purché la motivazione sia logica e coerente.
art. 219 legge fallimentare
La valutazione dell'attenuante prevista dall'art. 219 legge fall. per il reato di bancarotta documentale segue criteri analoghi a quelli dell'art. 131-bis; se la documentazione manca e la ricostruzione provvisoria del patrimonio non consente di dimostrare un danno di lieve entità, l'attenuante non è applicabile.
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. Un. n. 13681/2016, Sez. 5 n. 11725/2019, Sez. 2 n. 50987/2015, Sez. 6 n. 55107/2018)
Decisioni di legittimità confermano che: la valutazione della tenuità del fatto è complessa e discrezionale; nella bancarotta documentale il parametro non è il mero importo del passivo, ma il concreto pregiudizio derivante dall'omessa tenuta dei libri; il sindacato di legittimità è limitato e può censurare la motivazione solo se illogica o carente.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione globale e discrezionale che consideri modalità della condotta, grado di colpevolezza e danno effettivo; non basta richiamare il dato numerico del passivo fallimentare.
- Nella bancarotta documentale il criterio rilevante è il pregiudizio patrimoniale concreto derivante dall'omessa tenuta dei libri (es. impossibilità di ricostruire la contabilità o di esercitare azioni a tutela dei creditori), non il mero ammontare del passivo.
- La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione della tenuità è rispettata se la motivazione è logica, non contraddittoria e richiamata a elementi processuali rilevanti; tale valutazione è difficilmente riformabile in sede di legittimità salvo vizi di illogicità.
- La mancanza di documentazione contabile può giustificare una ricostruzione provvisoria del patrimonio; se questa indica dimensioni significative dell'impresa e un passivo rilevante, è improbabile il riconoscimento della tenuità o dell'attenuante.
- Fattori che pesano contro il riconoscimento della tenuità: condotta protratta nel tempo, impresa di dimensioni non ridotte, consistente movimento d'affari e consistente passivo (anche se ancora non definitivamente accertato).
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