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Sentenza

Sentenza n. 13883/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, - della graduatoria definitiva del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno del 9 aprile 2025 (Supplemento straordinario n° 1/17), nella parte in cui, essendo stata omessa la valutazione del titolo di “responsabile posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” (di cui all’art. 5, c. 1, cat. a, n. 6 del bando di concorso), non include l’odierno ricorrente tra i vincitori; - della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente, elaborata dalla Commissione esaminatrice, nella parte in cui è stata omessa la valutazione del titolo di “responsabile posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” (di cui all’art. 5, c. 1, cat. a, n. 6 del bando di concorso); - di qualsiasi altro atto che sia e/o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione; quanto ai motivi aggiunti del 1° luglio 2025 - del decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno dell’8 maggio 2025 (Supplemento straordinario n° 1/23); quanto ai motivi aggiunti del 27 novembre 2025 - del verbale n. 106 del 1° ottobre 2025, emanato dalla Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice Ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, non notificato al ricorrente e prodotto nel presente procedimento in data 14 ottobre 2025 (doc. 18), nella parte in cui ha confermato la decisione di non valutare l’incarico di “responsabile di posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra” (di cui all’art. 5, c. 1., cat. a), n° 6 del bando di concorso); - del decreto di parziale rettifica della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per Vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, emanato in data 23 ottobre 2025 e pubblicato in data 27 ottobre 2025 sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno (Supplemento straordinario n° 1/46);

Giustizia amministrativa202506513

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e successivi atti di rideterminazione e rettifica della graduatoria di un concorso interno per 959 posti da vice ispettore della Polizia di Stato, nonché scheda di valutazione e verbale di riesame relativi alla mancata attribuzione di punteggio per l'incarico di comandante di una stazione del Corpo Forestale dello Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva dichiarato di aver svolto dal 2010 al 2013 l'incarico di comandante della stazione del Corpo Forestale dello Stato di Amelia. La Commissione non aveva attribuito alcun punteggio per tale incarico, impedendo al candidato di collocarsi tra i vincitori. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 5, comma 1, categoria a), n. 6, del bando e dei criteri predeterminati dalla Commissione, che includevano gli incarichi di responsabile di posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore o squadra; violazione dei principi di buon andamento ed efficacia, con sviamento rispetto alla finalità di selezionare i candidati più meritevoli; violazione dei principi di uguaglianza e imparzialità e disparità di trattamento; difetto di motivazione, violazione dei principi di trasparenza e dell'art. 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, nonché dell'art. 5, comma 8, del bando. Dopo l'ordinanza cautelare, che aveva imposto un riesame, la Commissione aveva confermato la mancata attribuzione del punteggio richiamando una circolare sugli incarichi annotabili nello stato matricolare, l'assenza di particolari autonomia, responsabilità o aggravio di lavoro e il fatto che l'incarico fosse stato conferito dal Corpo Forestale dello Stato prima del transito nella Polizia di Stato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando in parte qua la graduatoria, la scheda di valutazione, il verbale di riesame e i successivi atti di rettifica. Il Collegio ha rilevato che il bando e il verbale della Commissione avevano predeterminato gli incarichi valutabili mediante il riferimento alla denominazione dell'articolazione organizzativa e alla posizione di responsabilità, senza introdurre ulteriori condizioni relative all'eccedenza dalle normali mansioni, all'aggravio di lavoro o a particolari profili di autonomia. La Commissione era quindi vincolata alla lex specialis e non poteva introdurre in sede applicativa criteri più restrittivi, desunti da una circolare o da altra disciplina non recepita nel bando. L'incarico di comandante della stazione del Corpo Forestale dello Stato era riconducibile alla categoria degli incarichi di responsabile di una struttura organizzativa e non risultava essere un incarico meramente apparente o occasionale. Anche l'argomento relativo alla provenienza dell'incarico dal Corpo Forestale è stato ritenuto inconferente, poiché il transito nella Polizia di Stato era avvenuto ex lege e senza soluzione di continuità, sicché doveva essere valorizzata la continuità del servizio. Il TAR ha ordinato all'amministrazione di attribuire al ricorrente 1,2 punti per il titolo, di rivalutare la sua posizione e di rettificare la graduatoria. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando di concorso

    responsabile di posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra

    La clausola individuava gli incarichi valutabili in base alla tipologia e alla posizione di responsabilità ricoperta, senza consentire alla Commissione di aggiungere successivamente condizioni restrittive non previste.

  • artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Impongono la previa predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove nei concorsi pubblici, quale garanzia di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di imparzialità e buon andamento impone che i criteri concorsuali siano predeterminati e applicati senza modifiche o integrazioni sfavorevoli ai candidati.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento impongono di valorizzare, ai fini concorsuali, il servizio prestato nel Corpo Forestale dallo stesso dipendente transitato ex lege nella Polizia di Stato senza soluzione di continuità.

  • artt. 1, 3 e 10, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    Rilevano, rispettivamente, i principi di efficacia, trasparenza e motivazione dell'azione amministrativa, nonché l'obbligo di considerare le osservazioni dell'interessato nel procedimento di riesame.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. n. 335/1982

    direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti

    La finalità della procedura concorsuale è coerente con la valorizzazione di esperienze di responsabilità gestionale e direzione di articolazioni operative.

  • artt. 10, 12 e 17 d.lgs. n. 177/2016

    Fondano il transito del personale del Corpo Forestale dello Stato nella Polizia di Stato e la continuità del servizio prestato nei due corpi ai fini della valutazione concorsuale.

  • art. 67 d.P.R. n. 686/1957

    Il richiamo operato dall'amministrazione alla disciplina degli incarichi annotabili nello stato matricolare non consente di restringere retroattivamente il perimetro degli incarichi valutabili definito dal bando.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici, la previa predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce un vincolo per la Commissione e una garanzia di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
  • Una volta che il bando individua gli incarichi valutabili mediante categorie e denominazioni organizzative determinate, la Commissione non può introdurre in sede applicativa condizioni ulteriori e più restrittive non previste dalla lex specialis.
  • L'esclusione di un titolo formalmente riconducibile alla categoria prevista dal bando è ammissibile, al più, nelle ipotesi limite in cui l'incarico sia solo apparente e non corrisponda sostanzialmente alla tipologia indicata; tale esclusione deve essere sorretta da una motivazione puntuale riferita alle caratteristiche concrete dell'incarico.
  • Il richiamo a circolari o discipline generali sugli incarichi annotabili nello stato matricolare non può comportare la disapplicazione o l'interpretazione abrogante di una clausola del bando che preveda espressamente la valutabilità di determinati incarichi.
  • Ai fini della valutazione concorsuale, il servizio prestato dal personale transitato ex lege dal Corpo Forestale dello Stato alla Polizia di Stato senza soluzione di continuità deve essere considerato coerentemente con la continuità del rapporto di servizio, nel rispetto dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e buon andamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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