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Ordinanza

Ordinanza n. 3211/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento previa sospensione cautelare -del provvedimento di inidoneità adottato dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici, notificato in data 27 novembre 2025, con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri” recante la seguente motivazione: “CONSIDERATO CHE IL/LA CONCORRENTE ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto ha riportato il coefficiente _3_ nell'apparato _AV-EI_ in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: IMMUNOALLERGOPATIA DI GRADO NON INABILITANTE (codice 31)”; - di tutti i verbali di valutazione psicofisica redatti sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui dichiarano la non idoneità dello stesso, detenuti dalla procedente e stilati in data 27 novembre 2025; -di tutti i verbali inerenti gli accertamenti psicofisici nella parte in cui decretano l'esclusione del ricorrente per via del riscontro della causa di imperfezione di cui alla “Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco dele imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” approvata con Decreto del Ministero della Difesa 04/06/2014; -ove interpretato in malam partem, del codice 31 della “Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco dele imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” approvata con Decreto del Ministero della Difesa 04/06/2014; -ove interpretato in malam partem, dell'articolo 11 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psicofisici; - ove interpretato in mala partem, del D.M. Difesa 4 giugno 2014 contenente la direttiva delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare nella parte in cui, in particolare, alla lettera E) n. 1 indica genericamente le gravi allergie tra le cause si non idoneità al servizio militare; - ove occorra e per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso de quo, pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri”; -della graduatoria finale di merito del concorso, relativa ai posti ci cui all'articolo 1, lett.b, riservati ai cittadini italiani, ad oggi non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non dovesse includere il nominativo dell'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202601208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inidoneità psicofisica ed esclusione dal concorso per allievi Carabinieri, fondato sulla diagnosi di immunoallergopatia di grado non inabilitante e sull'attribuzione del coefficiente 3 all'apparato AV-EI

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato il giudizio di non idoneità adottato dalla Commissione medica il 27 novembre 2025, nonché gli atti presupposti e connessi, contestando l'accertamento di una immunoallergopatia di grado non inabilitante, codice 31, ritenuta causa di non idoneità e corrispondente al coefficiente 3 degli apparati vari. Sono stati inoltre contestati, ove interpretati in senso sfavorevole, il codice 31 della direttiva tecnica del Ministero della Difesa 4 giugno 2014, l'art. 11 del bando, la direttiva stessa nella parte relativa alle gravi allergie, le norme tecniche concorsuali, il bando e la futura graduatoria. Il ricorrente ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrare l'insussistenza della causa di inidoneità. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori motivi specifici di illegittimità né definisce la fondatezza delle censure nel merito.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento né la domanda cautelare nel merito. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., per accertare in contraddittorio la sussistenza dell'affezione contestata, la sua eventuale entità e i suoi riflessi menomanti, nonché il codice attribuibile e l'idoneità del candidato al reclutamento sotto tale profilo. La verificazione è stata affidata alla Commissione Interforze di II Istanza di Roma, con facoltà di avvalersi di specialisti delle proprie strutture. L'Amministrazione dovrà trasmettere la documentazione e le norme tecniche rilevanti; le parti potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 30 aprile 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 20 maggio 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la verificazione disposta dal giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per disporre l'accertamento tecnico in contraddittorio sulla condizione sanitaria e sull'idoneità concorsuale.

  • D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, art. 582

    Indicato quale disposizione cui si riferisce la direttiva tecnica sulle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare.

  • D.M. Difesa 4 giugno 2014

    Direttiva tecnica applicata per la valutazione delle imperfezioni e infermità rilevanti ai fini dell'idoneità al servizio militare; il ricorrente ne contesta l'interpretazione sfavorevole.

  • art. 11 del bando di concorso

    Disciplina lo svolgimento degli accertamenti psicofisici ed è impugnato nella parte eventualmente interpretata in senso sfavorevole al candidato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità psicofisica concorsuale dipende dalla sussistenza, entità o rilevanza menomante di una specifica affezione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica in contraddittorio prima di decidere la domanda cautelare e quella di annullamento.
  • La verificazione in materia di idoneità psicofisica deve comprendere, ove rilevante, l'accertamento della sussistenza dell'affezione, della sua entità, dei suoi riflessi menomanti, del coefficiente sanitario attribuibile e della conseguente idoneità al reclutamento secondo la disciplina tecnica applicabile.
  • Nella verificazione disposta dal giudice amministrativo, le parti devono essere previamente informate del luogo e della data delle operazioni e possono partecipare tramite il difensore e un consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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