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Sentenza

Sentenza n. 1790/2026 - Roma, Sezione 4T

Risarcimento da mancata attuazione della previdenza complementare.

Giustizia amministrativa202405708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: mancata implementazione delle forme di previdenza complementare previste dalla l. 335/1995

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle forme di previdenza complementare previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, quantificato nei rendimenti previdenziali non realizzati, nonché l'adozione di misure idonee a reintegrare la loro posizione previdenziale. La pretesa si fondava sull'omessa attuazione dei procedimenti negoziali e di concertazione necessari all'implementazione del nuovo regime previdenziale. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a., richiamando il proprio orientamento consolidato e la conferma del Consiglio di Stato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i dipendenti pubblici destinatari della contrattazione collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della concertazione hanno, rispetto all'avvio e alla conclusione dei relativi procedimenti, un interesse soltanto indiretto e riflesso. La titolarità dell'interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile spetta invece alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per le Forze di Polizia a ordinamento civile, e ai Comitati centrali di rappresentanza, per le Forze di Polizia a ordinamento militare e per il personale delle Forze Armate, in quanto organismi esponenziali degli interessi collettivi coinvolti nei procedimenti negoziali. Poiché l'atto conclusivo del procedimento ha natura normativa ed è destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego, i singoli dipendenti non sono titolari di una posizione differenziata e qualificata direttamente incisa dal mancato esercizio del potere. Ne consegue il difetto di legittimazione a proporre le domande, comprese quelle risarcitorie e di reintegrazione della posizione previdenziale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • l. 8 agosto 1995, n. 335

    La legge è indicata quale fonte delle forme di previdenza complementare la cui mancata implementazione ha costituito il presupposto delle domande proposte; il testo non individua specifiche disposizioni applicate dal giudice.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, utilizzata dal Collegio sulla base dei precedenti richiamati.

Massime di principio

  • I dipendenti pubblici destinatari degli effetti di procedimenti di contrattazione collettiva o concertazione non sono, in quanto tali, titolari di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile all'avvio e alla conclusione di tali procedimenti quando l'atto conclusivo abbia natura normativa e sia destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego.
  • La legittimazione a contestare l'inadempimento dell'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi spetta, in via generale, ai soggetti titolari dell'interesse concreto, attuale e direttamente inciso dalla norma attributiva del potere, non ai destinatari meramente riflessi degli effetti futuri dell'atto.
  • Per i procedimenti negoziali riguardanti il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare, l'interesse direttamente tutelabile alla partecipazione e alla conclusione del procedimento fa capo ai Comitati centrali di rappresentanza quali organismi esponenziali di interessi collettivi, mentre i singoli dipendenti vantano un interesse soltanto indiretto.
  • L'assenza di una posizione differenziata e qualificata in capo ai singoli dipendenti pubblici determina l'inammissibilità delle domande dirette a ottenere l'attuazione del procedimento normativo e il risarcimento dei danni derivanti dalla sua mancata attuazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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