Sentenza n. 2695/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. 54880 del 17/07/2025 con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Maria Callas; - dei Decreti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. 49707 e 49711 del 30/06/2025, con cui si elencano le istituzioni scolastiche a cui non è stato riconosciuto e quelle a cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall’a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l’Istituto Maria Callas, recentemente conosciuti; - dei presupposti Decreto Ministeriale n. 267/2007, Decreto Ministeriale n. 83/2008, nonché nota dell’USR Campania prot. n. 17082 del 3/03/2025, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, ove interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - della nota dell’USR Campania, prot. n. 89429 del 20 novembre 2025, di conferma di esecutività del decreto con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026 presentata dall’Istituto Scolastico Maria Callas, solo di recente conosciuta; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, al mancato riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento della parità scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 e relativi atti dell'USR Campania
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli studenti hanno impugnato il diniego della parità scolastica disposto nei confronti dell'istituto presso il quale erano iscritti, deducendo che il mancato accoglimento del ricorso avrebbe arrecato loro un pregiudizio irreparabile, impedendo di concludere l'anno scolastico presso una scuola paritaria. Hanno valorizzato l'affidamento derivante dall'avvio dell'anno scolastico e dagli effetti dei decreti presidenziali cautelari adottati nel giudizio promosso dall'istituto dinanzi al TAR Lazio, nonché dagli atti amministrativi adottati in esecuzione di tali decreti. L'Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione attiva. Il TAR ha esaminato preliminarmente tale eccezione, rilevando che gli effetti dei decreti monocratici erano meramente interinali e provvisori, subordinati al successivo vaglio collegiale, e che le ordinanze collegiali di rigetto ne avevano determinato la caducazione retroattiva. Ha inoltre osservato che non risultava che l'istituto avesse informato gli studenti della natura provvisoria della tutela cautelare e della sua inidoneità a consolidare una posizione stabile.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, senza esaminare il merito delle censure rivolte contro il diniego della parità scolastica. La legittimazione e l'interesse a ricorrere sono condizioni dell'azione e richiedono una posizione qualificata e differenziata, correlata al bene della vita oggetto dell'esercizio del potere, nonché una lesione concreta e attuale suscettibile di essere rimossa mediante la decisione. Nel caso concreto, il potere di riconoscere la parità scolastica si svolge in un rapporto amministrativo bilaterale tra Ministero e soggetto gestore dell'istituto. Il gestore è il destinatario del diniego, l'unico legittimato a presentare l'istanza, a dimostrare il possesso dei requisiti e a partecipare al procedimento; pertanto è il solo titolare dell'interesse legittimo pretensivo e della legittimazione ad impugnare. Gli studenti sono invece titolari di un rapporto contrattuale con l'istituto per l'erogazione del servizio scolastico e vantano soltanto un interesse di fatto o un vantaggio riflesso rispetto all'esercizio del potere amministrativo. Tale posizione avrebbe potuto, ricorrendone i presupposti, giustificare un intervento nel giudizio promosso dal gestore, ma non un'autonoma impugnazione del diniego. Il TAR ha inoltre escluso che gli effetti organizzativi e personali derivanti dalla fase cautelare potessero fondare un affidamento giuridicamente protetto o un'autonoma legittimazione. Le spese sono state compensate per metà e poste per la restante metà, pari a euro 1.000, a carico solidale dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
L'azione di annullamento richiede la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata lesa da un provvedimento amministrativo.
art. 35 c.p.a.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando manca una condizione dell'azione, tra cui la legittimazione ad agire.
art. 39 c.p.a.
Il richiamo alle norme del codice di procedura civile rende applicabile al processo amministrativo il divieto di far valere in nome proprio diritti altrui previsto dall'art. 81 c.p.c.
art. 81 c.p.c.
Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui
Un soggetto portatore di un interesse di fatto non può esercitare autonomamente un'azione diretta a produrre effetti giuridici nella sfera di un altro soggetto, salvo espressa previsione legislativa.
art. 28 c.p.a.
Gli studenti, in quanto titolari di rapporti giuridici connessi o dipendenti da quello controverso, avrebbero potuto eventualmente intervenire nel giudizio promosso dal gestore, ma non sostituirsi a quest'ultimo nell'impugnazione.
art. 56 c.p.a.
La tutela cautelare monocratica ha natura interinale e provvisoria; se non confermata dal collegio, gli effetti favorevoli medio tempore prodotti vengono meno e non consolidano un affidamento stabile.
art. 55 c.p.a.
La mancata conferma collegiale della misura cautelare comporta la caducazione degli effetti interinali prodotti dal decreto presidenziale.
art. 10-bis l. 241/1990
Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, il preavviso di rigetto è rivolto al soggetto gestore, titolare del rapporto procedimentale con l'amministrazione.
art. 1, comma 3, d.m. 267/2007
L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale
La disposizione individua nel gestore dell'istituto il soggetto legittimato a presentare l'istanza di riconoscimento della parità scolastica.
art. 1, comma 6, d.m. 267/2007
L'onere di dimostrare il possesso dei requisiti necessari al riconoscimento della parità grava sul soggetto gestore.
art. 3, comma 1, d.m. 267/2007
Il gestore è tenuto a dichiarare la permanenza dei requisiti richiesti per la parità scolastica.
art. 3, comma 4, d.m. 267/2007
Il gestore deve comunicare le variazioni relative alla gestione, all'organizzazione e al funzionamento dell'istituto.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l'interesse a ricorrere devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione; richiedono, rispettivamente, una posizione qualificata e differenziata correlata al bene della vita e una lesione concreta e attuale suscettibile di essere rimossa mediante la pronuncia giudiziale.
- Quando un provvedimento amministrativo incide direttamente su un rapporto bilaterale tra amministrazione e gestore di un servizio o di un'attività, la legittimazione autonoma a impugnarlo spetta al titolare del rapporto amministrativo e non ai soggetti che traggono dal provvedimento soltanto vantaggi o svantaggi riflessi.
- Gli utenti di un istituto scolastico privato, titolari di un rapporto contrattuale con il gestore per l'erogazione del servizio, non sono autonomamente legittimati a impugnare il diniego della parità scolastica, se non sono interlocutori diretti del potere amministrativo e non vantano un interesse legittimo proprio; possono eventualmente intervenire nel giudizio promosso dal gestore, ove ne ricorrano i presupposti.
- La tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. è interinale e provvisoria e non consolida una posizione giuridica stabile; la mancata conferma collegiale determina il venir meno degli effetti favorevoli medio tempore prodotti e non fonda, di per sé, un affidamento giuridicamente protetto dei soggetti che ne abbiano beneficiato indirettamente.
- Un soggetto titolare di un mero interesse di fatto non può far valere in nome proprio una posizione giuridica altrui né esercitare un'azione sostitutoria, salvo espressa previsione di legge.
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