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Sentenza

Sentenza n. 235/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di diniego, ai sensi dell'art. 299 del TUA e ss. del MITE del 24/05/2022 e per la conseguenziale condanna alla bonifica e al risarcimento danni. Sui motivi aggiunti presentati in data il 21.9.2022 per l’annullamento: - del decreto di rigetto del MITE n. -OMISSIS- del 19/07/2022, notificato al ricorrente il 26/07/2022 a mezzo posta, conseguenziale condanna alla bonifica ai sensi dell'art. 299 e ss. TU ambiente e per la condanna al risarcimento del danno.

Giustizia amministrativa202200223

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di attivazione delle misure di prevenzione e bonifica del danno ambientale e successivo rigetto dell'opposizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego ministeriale del 24 maggio 2022, adottato ai sensi dell'art. 299 d.lgs. 152/2006, con cui era stata esclusa la sussistenza di un danno ambientale o di una minaccia imminente di danno in relazione al deterioramento, stimato intorno al 10%, della copertura in amianto di una palazzina vicina alla propria abitazione. Il Comune aveva ordinato la rimozione dell'amianto, senza che l'ordinanza fosse eseguita. Il ricorrente chiedeva l'intervento ministeriale ai sensi degli artt. 301 e 304 d.lgs. 152/2006, la bonifica e il risarcimento dei danni. Deduceva violazione dei principi di precauzione e prevenzione, degli artt. 191, 301, 302 e 304 d.lgs. 152/2006, illogicità e irragionevolezza, carenza di motivazione, violazione dell'art. 303 d.lgs. 152/2006 e degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, nonché dell'art. 13 CEDU. Con motivi aggiunti impugnava il successivo decreto ministeriale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 310 d.lgs. 152/2006, riproponendo sostanzialmente le medesime censure, e chiedeva anche il risarcimento del danno non patrimoniale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto decisiva l'istruttoria svolta dal Ministero, comprendente il coinvolgimento dell'ISPRA e dell'ARTA Abruzzo. L'ISPRA ha escluso che i fatti segnalati producessero impatti sulle risorse naturali rilevanti ai sensi della disciplina sul danno ambientale e ha escluso anche una minaccia imminente di tale danno. Il Collegio ha ritenuto che il deterioramento del 10% della copertura di una palazzina non integrasse, di per sé, il rischio richiesto dagli artt. 300 e 304 d.lgs. 152/2006, che deve riguardare la probabilità di un deterioramento significativo e misurabile di specie, habitat, acque o terreno. Non sono state ravvisate lacune o erronee valutazioni tecniche, sindacabili soltanto sotto il profilo della legittimità e non dell'opportunità. Il rischio igienico-sanitario derivante dalla presenza dell'amianto è stato distinto dal danno ambientale di competenza ministeriale: ove concretamente dimostrato, deve essere affrontato dagli organi locali di prevenzione sanitaria, dall'ASL, dagli uffici competenti o dal Comune. L'eventuale inerzia degli organi locali non determina automaticamente l'insorgenza della competenza del Ministero. Il TAR ha inoltre rilevato che il procedimento si era svolto con comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. La domanda risarcitoria è stata respinta insieme alla domanda principale. Spese compensate per la natura e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 299 d.lgs. 152/2006

    Disciplina l'intervento ministeriale nell'ambito della Parte VI del testo unico ambientale; il diniego è stato adottato sulla base dell'istruttoria circa l'assenza di danno ambientale o minaccia imminente.

  • art. 300 d.lgs. 152/2006

    Il danno ambientale richiede un deterioramento significativo e misurabile, anche indiretto, di risorse naturali quali specie, habitat, acque e terreno.

  • art. 301 d.lgs. 152/2006

    È stato invocato dal ricorrente quale base per chiedere l'intervento ministeriale, ma non ha trovato applicazione in assenza dei presupposti del danno ambientale.

  • art. 302 d.lgs. 152/2006

    Richiamato nel quadro della disciplina del danno ambientale e della minaccia imminente, i cui presupposti non sono stati ritenuti integrati.

  • art. 304 d.lgs. 152/2006

    Le misure di prevenzione presuppongono una minaccia imminente di danno ambientale riferita alle risorse naturali contemplate dall'art. 300; il mero rischio igienico-sanitario localizzato non è sufficiente.

  • art. 303 d.lgs. 152/2006

    Invocato dal ricorrente, senza che il giudice ne ravvisasse la violazione.

  • art. 310 d.lgs. 152/2006

    Disciplina l'opposizione al provvedimento ministeriale; il relativo rigetto è stato ritenuto legittimo quale atto conclusivo del procedimento.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione è stato ritenuto rispettato in ragione dell'istruttoria svolta e del richiamo alle valutazioni tecniche dell'ISPRA.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Ministero ha comunicato i motivi ostativi prima dell'adozione del diniego; il TAR ha quindi escluso la dedotta violazione procedimentale.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta unitamente alla domanda di annullamento, non essendo stata accertata l'illegittimità dell'azione amministrativa.

  • art. 191 TFUE

    Il principio di precauzione e prevenzione è stato invocato dal ricorrente, ma non consente di attivare i poteri ministeriali in assenza di una minaccia imminente di danno ambientale nei termini normativi.

Massime di principio

  • Le misure di prevenzione del danno ambientale presuppongono la probabilità di un deterioramento significativo e misurabile delle risorse naturali tutelate dall'art. 300 d.lgs. 152/2006; non è sufficiente la mera presenza o il deterioramento localizzato di un manufatto contenente amianto.
  • Il rischio igienico-sanitario derivante da un manufatto in amianto destinato a civile abitazione, ove concretamente dimostrato, rientra nella competenza degli organi locali di prevenzione sanitaria e non determina automaticamente l'attivazione dei poteri ministeriali in materia di danno ambientale.
  • L'eventuale inerzia del Comune o degli organi sanitari locali non trasferisce automaticamente al Ministero la competenza a disporre misure di prevenzione o bonifica ai sensi della Parte VI del d.lgs. 152/2006.
  • Le valutazioni tecniche dell'ISPRA sulla sussistenza del danno ambientale o della minaccia imminente sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della legittimità, ove emergano lacune, travisamenti o errori, ma non possono essere sostituite da una diversa valutazione giudiziale di opportunità.

Come è indicizzato

MaterieDanno ambientaleIgiene e sanità pubblica
RamiAmbienteSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzioneDifetto di motivazione

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