Cassazione Civile, Ordinanza n. 04552/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, che aveva assistito una parte in un giudizio di cognizione e aveva chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., ha chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la asserita irragionevole durata del complessivo iter relativo al recupero delle spese distratte. In concreto, il professionista deduceva: che la domanda di distrazione era stata proposta nel giudizio originario e poi accolta in Cassazione; che, a fronte dell'inadempimento dell'amministrazione, aveva instaurato un giudizio di ottemperanza conclusosi con un provvedimento favorevole ma condizionato al rilascio di garanzia; che, seguendo i principi delle Sezioni Unite sul processo Pinto e sulla saldatura tra fase cognitiva ed esecutiva, il procedimento doveva considerarsi ancora pendente e quindi non ancora definito alla data della domanda di equa riparazione. Con il ricorso per cassazione ha censurato la decisione di merito per: violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c.; erronea esclusione della sua qualità di parte nel giudizio presupposto; violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU e della L. n. 89/2001; mancata applicazione dei principi di Cass. S.U. n. 19883/2019 e Cass. n. 18577/2022 sulla considerazione unitaria della fase cognitiva ed esecutiva fino al soddisfacimento del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la domanda di distrazione delle spese non introduce un autonomo giudizio né attribuisce, di per sé, all'avvocato la qualità di parte ai fini dell'equa riparazione per la durata della fase cognitiva del processo principale. Ha inoltre escluso che i principi sulla unitarietà tra cognizione ed esecuzione, elaborati per il credito indennitario ex legge Pinto, fossero applicabili al diverso credito per spese di lite distratte. Ha aggiunto che il ricorrente non aveva allegato l'incapienza del cliente, elemento necessario per fondare un pregiudizio da ritardo nel recupero del compenso, e che comunque il giudice di merito aveva accertato che la durata del giudizio di ottemperanza non superava il termine ragionevole, anche considerando la condizione del rilascio della garanzia imposta dal giudice amministrativo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
richiamato solo per indicare la difesa personale dell'avvocato in giudizio, senza attribuire rilievo decisivo alla sola auto-rappresentanza ai fini della pretesa equa riparazione
art. 93 c.p.c.
la domanda di distrazione delle spese è considerata istanza accessoria e incidentale, non nuova domanda autonoma né procedimento separato
art. 100 c.p.c.
invocato nel motivo, ma la Corte esclude la legittimazione a dolersi della durata della fase cognitiva quando l'avvocato non è parte del processo principale
art. 112 c.p.c.
invocato nel motivo per omessa pronuncia, ma la censura viene superata dal rilievo che la domanda è stata correttamente qualificata e giudicata inammissibile
art. 6, par. 1 CEDU
il diritto alla ragionevole durata riguarda il processo proprio della persona che agisce come parte, non quello altrui nel quale abbia solo un interesse riflesso o accessorio
L. n. 89/2001
la tutela Pinto non spetta, nel caso esaminato, all'avvocato per la durata della fase cognitiva del giudizio in cui ha chiesto la distrazione, né per la fase esecutiva del credito professionale alle condizioni dedotte
Cass. S.U. n. 19883/2019
principio limitato ai giudizi in cui il processo presupposto sia esso stesso un giudizio Pinto e l'esecuzione riguardi il credito indennitario verso lo Stato
Cass. S.U. n. 8562/2021
richiamata dal ricorrente, ma non ritenuta idonea a sovvertire il principio per cui l'istanza di distrazione resta accessoria al processo principale
Cass. n. 18577/2022
richiamata per chiarire che la saldatura tra fase cognitiva ed esecutiva opera nel particolare contesto della reiterata tutela Pinto, non nel recupero di spese distratte
art. 2697 c.c.
il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare l'incapienza del cliente, essendo insufficiente la mera deduzione del ritardo nel pagamento dello Stato
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura accessoria e incidentale: non introduce un autonomo rapporto sostanziale né un processo distinto, e non trasforma l'avvocato antistatario in parte del giudizio principale ai fini della legge Pinto.
- Il diritto alla ragionevole durata del processo ex art. 6 CEDU e L. n. 89/2001 tutela il processo in cui il richiedente è parte in senso proprio; non basta un interesse professionale o economico collegato all'esito del giudizio altrui.
- I principi sulla considerazione unitaria tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati in materia di equa riparazione per il ritardo nel pagamento dell'indennizzo Pinto non sono automaticamente estensibili al recupero di crediti per spese di lite distratte.
- Quando il professionista distrattario lamenti il ritardo nel recupero del proprio credito, deve allegare circostanze concrete che mostrino l'impossibilità o l'inutilità di rivolgersi al cliente, come l'incapienza del medesimo; in mancanza, la doglianza resta priva di base fattuale sufficiente.
- Se il giudice di merito accerta che la fase esecutiva o di ottemperanza non ha superato la durata ragionevole, la censura in cassazione è inammissibile se si limita a contestare in astratto la permanenza della pendenza senza confrontarsi con gli specifici dati del provvedimento impugnato.
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