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Sentenza

Sentenza n. 7052/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento dell’Agcm n. 31582 del 24 giugno 2025, pubblicato nel Bollettino settimanale dell’Agcm n. 25/2025 del 30 giugno 2025, con il quale l’Agcm ha accertato la responsabilità di Novamont per un presunto abuso di posizione dominante, irrogando alla società la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 30.359.000,00 per il periodo antecedente al 18 ottobre 2023, nonché, in solido con Eni s.p.a., la sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di € 1.701.052,08 per il periodo successivo al 18 ottobre 2023; - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;

Giustizia amministrativa202511215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento dell’Agcm che ha accertato un abuso di posizione dominante nel mercato italiano degli shopper bio-compostabili, ordinato la cessazione delle condotte e irrogato sanzioni amministrative pecuniarie complessive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’accertamento dell’abuso di posizione dominante, sostenendo: l’inidoneità escludente del complesso contrattuale, poiché la domanda degli shopper sarebbe in larga parte contendibile e gli accordi con la grande distribuzione avrebbero durata annuale senza obbligo di rinnovo; l’incapacità delle esclusive stipulate con i trasformatori di precludere effettivamente l’accesso al mercato ai concorrenti; l’omessa verifica della replicabilità della condotta da parte di un concorrente altrettanto efficiente; la sussistenza di giustificazioni oggettive, connesse alla tutela degli investimenti in ricerca e sviluppo, alla qualità, alla prevenzione del free riding, alla reputazione e agli obiettivi ambientali. Sono stati inoltre contestati la definizione dei mercati rilevanti sotto il profilo merceologico e geografico, la posizione dominante dell’impresa, la durata dell’infrazione, l’ordine di rinegoziare o modificare i contratti ancora in essere e l’eccessività della sanzione, anche per irragionevolezza, disparità di trattamento e mancato riconoscimento di circostanze attenuanti.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’Agcm non avesse valutato isolatamente i singoli contratti, ma il complesso teleologicamente unitario degli accordi stipulati su due livelli della filiera: con i trasformatori, mediante obblighi di approvvigionamento esclusivo o semi-esclusivo, e con la grande distribuzione, mediante impegni all’acquisto di shopper realizzati con il prodotto della ricorrente, anche tramite incentivi economici e vincoli verso i trasformatori licenziatari. Tale struttura circolare avrebbe catturato simultaneamente una parte significativa dell’offerta di input e della domanda finale, rendendo assai difficoltoso l’ingresso o l’espansione di concorrenti, anche efficienti, e non sarebbe stata neutralizzata dalla durata annuale dei contratti, dal recesso o dalla contendibilità teorica della domanda. Il Collegio ha confermato la segmentazione dei mercati degli shopper l.p.b., v.l.p.b. e dei sacchetti per rifiuti, escludendo la sostituibilità dal lato della domanda e dell’offerta, nonché la delimitazione geografica al territorio italiano, determinata dalle differenze normative nazionali sulla composizione dei prodotti. Ha ritenuto comprovata la posizione dominante, alla luce di quote superiori al 50%, in alcuni segmenti prossime al 90%, e della titolarità di una licenza esclusiva relativa a un componente essenziale del processo produttivo. L’illecito è stato qualificato come permanente: esso perdura finché il complesso degli accordi continua a produrre effetti anticoncorrenziali, non coincidendo la durata dell’infrazione con la sola stipulazione dell’ultimo contratto. È stata ritenuta legittima anche la diffida a cessare le condotte e a rinegoziare i contratti vigenti, poiché diretta a ripristinare la concorrenzialità del mercato e non meramente sanzionatoria. Il TAR ha infine considerato congrua la sanzione, determinata applicando un coefficiente di gravità del 7,5% rispetto al limite massimo del 30%, escludendo disparità di trattamento e attenuanti non dimostrate. La ricorrente è stata condannata a rifondere all’Agcm € 5.000 di spese; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 102 TFUE

    Il divieto di abuso di posizione dominante può essere violato dal complesso di accordi contrattuali che, pur non essendo singolarmente illeciti, siano teleologicamente coordinati e producano una chiusura o significativa restrizione del mercato.

  • art. 15 l. 287/1990

    L’Agcm può imporre la cessazione delle condotte anticoncorrenziali e la rinegoziazione delle pattuizioni ancora produttive di effetti restrittivi, per ripristinare la concorrenzialità del mercato, oltre a irrogare la sanzione.

  • art. 15, comma 2, l. 287/1990

    L’inosservanza degli obblighi imposti dall’Agcm può giustificare l’avvio di un ulteriore procedimento.

  • art. 14 l. 287/1990

    La risposta alle richieste informative dell’Agcm, quando costituisce adempimento di un obbligo legale, non dimostra di per sé una collaborazione qualificata idonea a fondare un’attenuante.

  • art. 28 l. 689/1981

    La qualificazione dell’illecito antitrust come permanente evita che la decorrenza della prescrizione sia collegata esclusivamente alla stipulazione originaria dell’accordo, quando gli effetti anticoncorrenziali persistono.

  • art. 226-bis d.lgs. 152/2006

    La disciplina italiana degli shopper l.p.b. contribuisce a definire le condizioni concorrenziali e la segmentazione del mercato rilevante.

  • art. 226-ter d.lgs. 152/2006

    La disciplina italiana degli shopper v.l.p.b., imponendo requisiti di biodegradabilità, compostabilità e progressiva componente rinnovabile, contribuisce a delimitare il mercato geografico e merceologico.

Massime di principio

  • Nel valutare l’abuso escludente di un’impresa dominante, l’autorità e il giudice devono considerare unitariamente il complesso di accordi collegati e coordinati su diversi livelli della filiera, quando tali accordi siano funzionali a catturare contemporaneamente l’offerta degli input e la domanda degli output; l’assenza di effetti anticoncorrenziali apprezzabili nei singoli contratti non esclude l’illiceità della strategia complessiva.
  • Un sistema di esclusive o semi-esclusive può avere effetto escludente anche se riguarda una quota non totalitaria della domanda e se i contratti sono annuali o recedibili, quando la quota vincolata è significativa, la durata coincide con il normale ciclo di approvvigionamento, il recesso comporta la perdita di benefici economici o di continuità della fornitura e la capacità residua dei concorrenti non consente loro di operare efficacemente.
  • L’assenza di barriere normative all’ingresso o di costi di transazione non esclude una posizione dominante né l’abuso, se il complesso dei rapporti contrattuali dell’impresa dominante chiude in concreto ai concorrenti i principali sbocchi commerciali e impedisce loro di acquisire una domanda sufficiente per operare o espandersi.
  • L’abuso di posizione dominante fondato su accordi contrattuali è un illecito permanente quando il complesso delle pattuizioni continua a produrre effetti anticoncorrenziali: la durata dell’infrazione si protrae finché permane il rapporto causale tra la condotta e l’offesa alla concorrenza, anche se l’ultimo accordo sia stato stipulato in una data anteriore.
  • La diffida dell’autorità antitrust a cessare le condotte e a rinegoziare i contratti ancora lesivi della concorrenza è legittima anche quando l’accertamento sanzionatorio sia limitato a un periodo determinato, perché assolve alla funzione ripristinatoria di eliminare gli effetti attuali dell’abuso e non costituisce una mera sanzione per il passato.
  • La delimitazione del mercato rilevante può essere effettuata su base nazionale quando differenze normative tra Stati incidono sulle caratteristiche obbligatorie dei prodotti e sulle condizioni di concorrenza, rendendo non effettivamente sostituibili i prodotti destinati ai diversi ordinamenti.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Sanzioni amministrative pecuniarieDecisione e riti speciali
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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