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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11269/2024 del 26/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario nel quale la società correntista aveva già ottenuto in un precedente giudizio l’accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali e la rideterminazione del saldo fino al 31.12.2001. In quel primo giudizio, secondo la ricostruzione della Cassazione, il Tribunale aveva accertato che una somma di euro 253.204,52 era stata riscossa illegittimamente dalla banca, ma aveva ritenuto che il rapporto proseguisse oltre il 31.12.2001 e non aveva pronunciato espressamente sulla domanda di condanna alla restituzione, oppure l’aveva rigettata implicitamente. La società ha quindi promosso un nuovo giudizio chiedendo la condanna della banca alla restituzione della medesima somma, assumendo che la domanda fosse nuova perché fondata su un diverso fatto costitutivo: la chiusura del conto, intervenuta successivamente, e quindi l’avvenuto saldo finale. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda per pretesa riproposizione della stessa domanda già coperta da giudicato; la Corte d’appello ha confermato, ritenendo che, se vi era stata omessa pronuncia o rigetto implicito nel primo processo, la parte avrebbe dovuto impugnare la sentenza del 2015 e non riproporre la domanda, e che operasse il principio del ne bis in idem. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi nel primo giudizio riguardava solo il saldo e la situazione del conto al 31.12.2001, mentre la nuova domanda, fondata sulla chiusura del conto, era diversa e quindi non preclusa; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 92 c.p.c. quanto alle spese, lamentando che la Corte d’appello non avesse considerato la soccombenza dell’appellata sulla domanda subordinata di contenimento della ripetizione entro i limiti della prescrizione parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda della correntista sulla base del perimetro effettivo del giudicato formatosi nel primo giudizio. La Corte ha chiarito che il precedente giudicato riguardava soltanto il saldo del conto al 31.12.2001 e la circostanza che il conto fosse proseguito oltre tale data; non poteva quindi estendersi automaticamente alla diversa domanda di restituzione fondata sulla successiva chiusura del rapporto. Il giudice di rinvio dovrà verificare l’ulteriore andamento del conto fino alla chiusura e stabilire se la somma già accertata come indebitamente addebitata sia rimasta invariata o meno, tenendo conto che la ripetizione del saldo finale è azionabile solo dopo la chiusura del conto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno preclude solo la riproposizione della medesima domanda entro il suo effettivo ambito oggettivo; non può essere esteso a una pretesa fondata su un diverso fatto costitutivo non coperto dal precedente accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in relazione al giudicato e alla qualificazione della domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la dedotta nullità della sentenza in tema di spese e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato con riguardo al vizio di omessa pronuncia e al rispetto del principio di corrispondenza tra domanda e decisione.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata compensazione delle spese di lite.

  • art. 346 cod. proc. civ.

    La mancata impugnazione di una statuizione non determina, di per sé, rinuncia sostanziale alla domanda; la presunzione ha valore solo processuale.

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    Indica il rito sommario con cui era stata introdotta la domanda originaria dichiarata inammissibile dal Tribunale.

Massime di principio

  • In caso di omessa pronuncia su una domanda, la parte può alternativamente impugnare la sentenza oppure riproporre la domanda in un separato giudizio, salvo che la questione sia stata assorbita o rigettata implicitamente: la mancata impugnazione non trasforma automaticamente la questione in giudicato sostanziale oltre i suoi limiti.
  • Il giudicato copre soltanto il dedotto e il deducibile entro il medesimo fatto costitutivo del diritto azionato; se la seconda domanda è fondata su un fatto storico diverso e successivo, essa deve essere considerata nuova e non è preclusa dal precedente giudicato.
  • Nel rapporto di conto corrente bancario, l’azione di ripetizione dell’indebito avente ad oggetto il saldo finale può essere utilmente proposta solo dopo la chiusura del rapporto, poiché solo allora è possibile verificare compiutamente dare e avere e stabilire l’effettiva somma da restituire.
  • Quando un precedente giudicato ha accertato il saldo di un conto a una certa data e la prosecuzione del rapporto oltre quella data, il successivo giudizio può riguardare l’ulteriore evoluzione del conto fino alla chiusura, senza che ciò integri violazione del ne bis in idem.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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