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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37464/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per rescissione del giudicato avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 23/11/2011 per il reato di tentato furto aggravato. La ricorrente deduceva l'incolpevole mancata conoscenza del processo e contestava la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto invece la conoscenza o la volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti. Si censuravano, in particolare, violazioni di legge e vizi di motivazione con riferimento agli artt. 420-bis e 629-bis cod. proc. pen., nonché inversione dell'onere della prova e valutazioni apodittiche sulla conoscenza della lingua italiana e sui contatti con il difensore di ufficio (domicilio eletto presso difensore nominato dalla Questura).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato (primo motivo). Ha ritenuto che la Corte territoriale non abbia fornito prova certa della effettiva conoscenza del processo da parte della ricorrente né dell'esistenza di comportamenti volontari idonei a configurare una sottrazione consapevole alla vocatio in ius. Il Collegio ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza di primo grado del 23/11/2021, disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Emilia per il seguito.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione di assenza; la Corte richiede, oltre alla regolarità formale delle notifiche, un accertamento positivo circa l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato per escludere l'incolpevole mancata conoscenza.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Regola la rescissione del giudicato per mancanza di conoscenza della vocatio in ius; la sua applicazione richiede l'accertamento che la mancata conoscenza non sia incolpevole perché derivante da comportamenti volontari dell'imputato volti a sottrarsi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso; richiamato per precisare i termini nei quali sono dedotti i motivi di cassazione.

Massime di principio

  • La rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo richiede un accertamento fattuale: non basta la sola regolarità formale delle notifiche, è necessario valutare se l'imputato abbia volontariamente creato le condizioni per sottrarsi alla conoscenza.
  • La semplice elezione di domicilio o la nomina di un difensore di ufficio non costituiscono automaticamente prova della conoscenza effettiva del processo; occorrono elementi concreti di contatto o condotte volontarie evasive.
  • Il giudice non deve invertire l'onere della prova: se la difesa allega incolpevole mancata conoscenza, la valutazione richiede indagini e accertamenti in fatto per escludere che l'assenza di conoscenza sia incolpevole.
  • Comportamenti positivi e consapevoli dell'imputato idonei a sottrarre alla vocatio in ius (es. indicazione di domicilio falso, manifesta volontà di eludere comunicazioni) possono giustificare la dichiarazione di assenza; atti meramente formali o di negligenza non sono di per sé sufficienti.
  • In situazioni analoghe verificare e documentare: notifiche effettive, esistenza di contatti tra imputato e difensore, conoscenza della lingua, condotte postume (es. mancata impugnazione) e altri elementi che possano indicare consapevolezza o volontà di sottrazione.
  • Se la rescissione viene accolta, il risultato può essere l'annullamento della sentenza definitiva e la rimessione degli atti al PM per il prosieguo del procedimento.

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