Cassazione Penale, Sentenza n. 4251/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso si fonda sulla violazione di legge relativa all'applicazione della recidiva: la recidiva era stata contestata esclusivamente con riferimento al delitto di ingiuria (capo C), reato poi depenalizzato dal d.lgs. n.7/2016. Nonostante ciò, il Tribunale aveva incrementato la pena base per il delitto di tentate lesioni di un mese in forza della recidiva; il ricorrente deduce che la depenalizzazione dell'ingiuria comporta anche l'eliminazione dell'aumento di pena operato per la recidiva e chiede l'annullamento di tale aumento e la rideterminazione della pena complessiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena per la recidiva, eliminando tale incremento, e ha rideterminato la pena complessiva inflitta con la sentenza del Tribunale di Enna in mesi due e giorni venti di reclusione (in luogo dei precedenti mesi tre e giorni venti). Il provvedimento è stato adottato anche in conformità alle conclusioni del Procuratore generale.
Norme richiamate
art. 594 cod. pen.
Richiamato negli atti in relazione al fatto di lesioni personali contestato; la decisione riguarda però l'effetto della depenalizzazione dell'ingiuria sul calcolo della recidiva e sull'aumento di pena.
d.lgs. n.7 del 15/1/2016
Ha depenalizzato il delitto di ingiuria; la conseguenza praticata dalla Corte è la revoca della condanna per tale reato e la cancellazione di qualsiasi aumento di pena fondato esclusivamente sulla recidiva riferita all'ingiuria.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Autorizza la Corte di Cassazione, in caso di annullamento parziale, a rideterminare la pena senza rinvio; norma utilizzata per ricalcolare la pena complessiva dopo l'eliminazione dell'aumento per recidiva.
Massime di principio
- Se la recidiva è stata contestata solo con riferimento a un reato poi depenalizzato, qualsiasi aumento di pena fondato esclusivamente su quella recidiva deve essere eliminato.
- L'applicazione della recidiva non può trasferirsi automaticamente ad altre condotte: l'aumento di pena è valido solo se la recidiva ha effettiva base giuridica rispetto ai reati ancora sussistenti.
- Quando la Corte annulla parzialmente un aumento di pena, può rideterminare direttamente la pena complessiva ai sensi dell'art. 620 c.p.p., senza rinviare il processo al giudice di merito.
- In situazioni simili la difesa deve contestare espressamente la base della recidiva e chiedere l'eliminazione dell'incremento qualora l'atto su cui si fonda sia decaduto o depenalizzato.
- Nel ricalcolo della pena complessiva vanno considerati gli effetti di ogni eliminazione di circostanze aggravanti o aumenti: la pena residua deve essere determinata coerentemente con le sole imputazioni rimaste valide.
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