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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24234/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese perché il padre, proprietario di un terreno ricco di petrolio, sarebbe stato ucciso dopo essersi rifiutato di venderlo a prezzo vile a un soggetto potente; egli sosteneva di aver ereditato il terreno e di trovarsi nella medesima situazione di pericolo, scegliendo quindi di espatriare. Il Tribunale di Milano aveva rigettato tutte le forme di protezione richieste, ritenendo non credibile il racconto e insussistente la situazione dedotta. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione dell'art. 3 d.lgs. 251/2007, per asserita errata valutazione di credibilità del racconto senza rispettare i criteri legali; 2) violazione dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, per mancata corretta valutazione della situazione della Nigeria e dell'asserito conflitto armato generalizzato; 3) violazione dell'art. 5 d.lgs. 286/1998, per mancato adeguato rilievo alla documentazione prodotta a dimostrazione dell'integrazione sociale in Italia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico perché non si confrontava con le specifiche ragioni poste dal Tribunale a base del giudizio di inattendibilità e non indicava quale criterio legale di valutazione della credibilità fosse stato violato. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché formulato in modo astratto e non diretto a censurare specificamente la decisione di merito, fondata su fonti aggiornate e specificamente indicate in ordine alla situazione della Nigeria. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché mirava a contestare la valutazione della prova documentale sull'integrazione in Italia, attività rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per assoluto difetto di motivazione, non dedotto in modo utile. Nulla sulle spese, e dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 251/2007

    La censura sulla credibilità del racconto deve confrontarsi specificamente con i criteri legali di valutazione e con le concrete ragioni del giudice di merito; una doglianza generica è inammissibile.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007

    La deduzione sul rischio derivante da conflitto armato generalizzato deve attaccare specificamente la valutazione del paese di origine e le fonti aggiornate utilizzate dal giudice di merito.

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La valutazione dell'integrazione sociale tramite la documentazione prodotta attiene al giudizio di merito e non può essere rivalutata in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale radicale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di inammissibilità giustifica, se dovuto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura deve essere specifica e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una critica meramente astratta o generica è inammissibile.
  • La valutazione di credibilità del richiedente protezione internazionale va censurata indicando puntualmente quali criteri legali siano stati violati e in che modo il giudice di merito li avrebbe applicati erroneamente.
  • La doglianza relativa al rischio di danno grave ex art. 14, lett. c), deve misurarsi con le fonti informative aggiornate poste a base della decisione impugnata, non essendo sufficiente richiamare in astratto la disciplina.
  • La valutazione dell'inserimento sociale ai fini della protezione umanitaria è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come riesame del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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