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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39348/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per detenzione finalizzata alla cessione continuata di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Le censure: per Gaetano mancata valutazione della sua versione circa la provenienza della somma di €845 (sostenuta essere della moglie per acquisto arredi); per entrambi la mancata riqualificazione del fatto come "fatto lieve" ex art. 73, comma 5 (c.d. piccolo spaccio) data la modesta consistenza delle quantità sequestrate e la possibilità di detenzione di sostanze eterogenee; infine la contestazione dell'eccessività della misura cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p., considerata sproporzionata rispetto all'incensuratezza, alle dichiarazioni ammissive e alla disponibilità di un domicilio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che Gaetano ha rinunciato al primo motivo limitatamente alla propria posizione e che, quanto alla riclassificazione in fatto lieve, la giurisprudenza richiede una valutazione complessiva degli indici di offensività: nel caso concreto i giudici del riesame avevano motivatamente rilevato elementi sintomatici di una "piazza di spaccio" organizzata (locale blindato con doppie porte e sportellino, 13 telecamere con monitor, piolino per disattivare telecamere, bilancini, agenda con nominativi e cifre, eterogeneità delle sostanze e somma contante). Pertanto la ricostruzione del riesame era coerente e sufficiente a escludere la lieve entità. Le censure sulla misura cautelare sono state ritenute generiche e non convincenti; peraltro Gaetano ha ottenuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico durante il procedimento, rendendo priva di interesse parte della doglianza. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di €3.000,00 a titolo di ammenda.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309

    La Corte ha richiamato l'interpretazione consolidata secondo cui il comma 5 (fatto lieve) si valuta complessivamente sulla base di tutti gli indici (quantitativi e qualitativi, mezzi, modalità, circostanze). Nel caso concreto la presenza di elementi organizzativi e di una piazza di spaccio ha escluso la riconoscibilità del fatto lieve nonostante le quantità non eccessive.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla proporzionalità della misura cautelare: la Corte ha ritenuto le censure difensive generiche e non idonee a contrastare la motivazione del riesame che ha individuato il periculum nella struttura organizzativa dell'attività di spaccio. Inoltre, la modificazione della situazione processuale (arresti domiciliari con braccialetto per Gaetano) ha reso parziale la questione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per la limitazione dell'estensione dei motivi svolti nei ricorsi (i ricorrenti hanno sintetizzato le censure nei limiti strettamente necessari alla motivazione).

Massime di principio

  • La qualificazione del reato in "fatto lieve" (art. 73, comma 5) richiede una valutazione globale: non basta la modesta quantità sequestrata se sono presenti elementi che denotano attività organizzata (contatti costanti, strumenti per la gestione e la difesa della piazza, annotazioni su clienti, cospicui proventi).
  • La varietà tipologica delle sostanze non esclude in astratto la configurabilità del fatto lieve, ma tale caratteristica va conciliata con gli altri indici di offensività; un elemento particolarmente espressivo di organizzazione può assorbire altri indici favorevoli all'imputato.
  • Le misure cautelari richiedono motivazione specifica e congrua: la presenza di modalità professionali e di collegamenti con il contesto delinquenziale giustifica il mantenimento della custodia quando ricorra periculum; tuttavia cambiamenti oggettivi (es. concessione di arresti domiciliari con braccialetto) possono rendere priva di interesse la doglianza sulla misura.
  • In sede di ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con il provvedimento impugnato; argomentazioni generiche o non riferite concretamente alle motivazioni del giudice di merito sono destinate all'inammissibilità.
  • Chi propone ricorso può rinunciare a motivi e la rinuncia limita l'esame della Cassazione; inoltre l'inammissibilità comporta condanna alle spese e possibilità di corresponsione di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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