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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28675/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era accusata di diffamazione per l'invio di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di gruppo Whatsapp, offensivi nei confronti di Sabrina Baiocco. In primo grado il Tribunale l'aveva assolta perché il fatto non sussisteva; la Corte d'appello di Ancona, su appello del Pubblico Ministero e della parte civile, riformò la decisione e ritenne configurabile la diffamazione. In Cassazione l'unico motivo dedotto dalla difesa sosteneva che, avendo la persona offesa replicato immediatamente ad alcune offese, essa doveva considerarsi "presente" e dunque l'ipotesi corretta sarebbe quella di ingiuria (reato depenalizzato) e non di diffamazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza formatasi sul tema della "presenza" virtuale nei sistemi di comunicazione moderni e ha spiegato che in chat di gruppo Whatsapp la presenza può essere valutata caso per caso: se la vittima legge e partecipa in tempo reale l'offesa può costituire ingiuria; se invece legge in ritardo, quando non era "virtualmente presente", la condotta integra diffamazione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che, dopo un primo botta e risposta tra le 9:06 e le 9:43, la persona offesa non partecipò più e rispose solo debolmente a sollecitazioni successive (messaggi delle 10:13 e delle 11:53), motivo per cui i messaggi successivi dovevano essere considerati inviati in assenza virtuale della vittima e integranti diffamazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 1710,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. d) e e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale motivo di ricorso in cassazione (vizi formali e/o di motivazione dedotti dalla difesa). La Corte ha esaminato i cennati vizi e li ha ritenuti infondati.

  • art. 594 cod. pen. (diffamazione)

    Reato ritenuto integrato quando l'offesa è rivolta a persona assente o, nel contesto di comunicazioni a distanza, quando la vittima non è virtualmente presente alla emissione delle frasi offensive (es. messaggi inviati in una chat di gruppo mentre la vittima non legge in tempo reale).

  • art. 595 cod. pen. (ingiuria)

    Fattispecie che ricorre quando l'offesa è rivolta a persona presente (anche virtualmente, in caso di partecipazione contestuale a incontri da remoto o chat lette in tempo reale). La norma è stata richiamata nella distinzione tra ingiuria e diffamazione; l'ingiuira è oggi depenalizzata.

Massime di principio

  • Distinguere ingiuria da diffamazione valutando la "presenza" dell'offeso: presenza fisica o presenza virtuale in tempo reale porta verso ingiuria; assenza o lettura differita verso diffamazione.
  • Nelle chat di gruppo e nelle piattaforme di messaggistica istantanea la presenza va valutata caso per caso usando indicatori come timestamps, sequenza dei messaggi, read receipts e comportamento della vittima (risposte immediate o mancanti).
  • La prova della presenza virtuale può basarsi sia su dati tecnici (es. "visto"/"letto", orari di accesso) sia su elementi fattuali (botta e risposta, timing delle repliche); in mancanza di dati tecnici il giudice può desumere dagli indici cronologici e comportamentali.
  • Se l'autore invia offese continuative dopo che la vittima ha cessato il contraddittorio, è probabile che i messaggi successivi integrino diffamazione perché inviati in assenza virtuale.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre al processo ogni dato tecnico disponibile (screenshot, log, ricevute di lettura, orari) per dimostrare la tempistica di lettura e partecipazione della persona offesa.
  • La valutazione è molto fattuale: non esiste una regola astratta di punteggio temporale; il giudice apprezza la totalità degli elementi per stabilire se la comunicazione sia avvenuta in presenza o in assenza dell'offeso.

Testo integrale

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