Cassazione Penale, Sentenza n. 28675/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era accusata di diffamazione per l'invio di plurimi messaggi scritti e audio in una chat di gruppo Whatsapp, offensivi nei confronti di Sabrina Baiocco. In primo grado il Tribunale l'aveva assolta perché il fatto non sussisteva; la Corte d'appello di Ancona, su appello del Pubblico Ministero e della parte civile, riformò la decisione e ritenne configurabile la diffamazione. In Cassazione l'unico motivo dedotto dalla difesa sosteneva che, avendo la persona offesa replicato immediatamente ad alcune offese, essa doveva considerarsi "presente" e dunque l'ipotesi corretta sarebbe quella di ingiuria (reato depenalizzato) e non di diffamazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza formatasi sul tema della "presenza" virtuale nei sistemi di comunicazione moderni e ha spiegato che in chat di gruppo Whatsapp la presenza può essere valutata caso per caso: se la vittima legge e partecipa in tempo reale l'offesa può costituire ingiuria; se invece legge in ritardo, quando non era "virtualmente presente", la condotta integra diffamazione. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva accertato che, dopo un primo botta e risposta tra le 9:06 e le 9:43, la persona offesa non partecipò più e rispose solo debolmente a sollecitazioni successive (messaggi delle 10:13 e delle 11:53), motivo per cui i messaggi successivi dovevano essere considerati inviati in assenza virtuale della vittima e integranti diffamazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 1710,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d) e e), cod. proc. pen.
Norma richiamata quale motivo di ricorso in cassazione (vizi formali e/o di motivazione dedotti dalla difesa). La Corte ha esaminato i cennati vizi e li ha ritenuti infondati.
art. 594 cod. pen. (diffamazione)
Reato ritenuto integrato quando l'offesa è rivolta a persona assente o, nel contesto di comunicazioni a distanza, quando la vittima non è virtualmente presente alla emissione delle frasi offensive (es. messaggi inviati in una chat di gruppo mentre la vittima non legge in tempo reale).
art. 595 cod. pen. (ingiuria)
Fattispecie che ricorre quando l'offesa è rivolta a persona presente (anche virtualmente, in caso di partecipazione contestuale a incontri da remoto o chat lette in tempo reale). La norma è stata richiamata nella distinzione tra ingiuria e diffamazione; l'ingiuira è oggi depenalizzata.
Massime di principio
- Distinguere ingiuria da diffamazione valutando la "presenza" dell'offeso: presenza fisica o presenza virtuale in tempo reale porta verso ingiuria; assenza o lettura differita verso diffamazione.
- Nelle chat di gruppo e nelle piattaforme di messaggistica istantanea la presenza va valutata caso per caso usando indicatori come timestamps, sequenza dei messaggi, read receipts e comportamento della vittima (risposte immediate o mancanti).
- La prova della presenza virtuale può basarsi sia su dati tecnici (es. "visto"/"letto", orari di accesso) sia su elementi fattuali (botta e risposta, timing delle repliche); in mancanza di dati tecnici il giudice può desumere dagli indici cronologici e comportamentali.
- Se l'autore invia offese continuative dopo che la vittima ha cessato il contraddittorio, è probabile che i messaggi successivi integrino diffamazione perché inviati in assenza virtuale.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre al processo ogni dato tecnico disponibile (screenshot, log, ricevute di lettura, orari) per dimostrare la tempistica di lettura e partecipazione della persona offesa.
- La valutazione è molto fattuale: non esiste una regola astratta di punteggio temporale; il giudice apprezza la totalità degli elementi per stabilire se la comunicazione sia avvenuta in presenza o in assenza dell'offeso.
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