Cassazione Civile, Ordinanza n. 28018/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria fallimentare proposta dal fallimento di una società nei confronti di una banca per ottenere la restituzione di rimesse su conto corrente, ritenute revocabili perché effettuate in periodo sospetto. Nel corso del primo grado, il concordato fallimentare della società fu omologato e il Comune intervenne per proseguire l’azione, secondo il trasferimento previsto dal concordato. Il tribunale accolse la domanda, ma la corte d’appello riformò la decisione ritenendo non provata la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della banca. In un precedente giudizio di legittimità, la Cassazione cassò quella decisione per mancata considerazione unitaria di tutti gli elementi della fattispecie concreta ai fini della scientia decoctionis. In sede di rinvio, la corte territoriale accolse di nuovo la revocatoria e condannò la banca alla restituzione di oltre un milione di euro. Con il ricorso per cassazione, la banca dedusse tre censure: (1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per asserita insufficienza e inadeguatezza degli indizi posti a base della presunzione di conoscenza dell’insolvenza; (2) ancora violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per asserita non corretta metodologia di valutazione della prova presuntiva e per omesso esame di alcuni elementi, insistendo sulla peculiarità del rapporto tra la società debitrice, il Comune e la banca; (3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione alle medesime circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché miravano, in realtà, a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e degli indizi, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il giudice di rinvio si era attenuto al principio già enunciato dalla stessa Cassazione circa il momento rilevante per la valutazione della scientia decoctionis, coincidente con il reale ricevimento del pagamento da parte del creditore, e non con la mera presentazione delle fatture o con altri momenti anteriori.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che la banca, sotto la veste di violazione di legge e di omesso esame, perseguiva in realtà una revisione del giudizio di merito sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi e sulla complessiva valutazione probatoria compiuta dalla corte d’appello di rinvio. È stata quindi confermata la condanna della banca alle spese di legittimità, al pagamento di una somma ulteriore pari ai compensi liquidati in favore del controricorrente, nonché alla sanzione di € 2.500 in favore della cassa delle ammende e agli ulteriori effetti previsti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o della prova presuntiva compiuta dal giudice di merito.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Non è consentito trasformare la censura di omesso esame di un fatto decisivo in una critica all’apprezzamento degli indizi e del ragionamento presuntivo.
artt. 2727 e 2729 c.c.
La prova presuntiva deve essere valutata dal giudice di merito in modo unitario; in cassazione non è sindacabile il mero dissenso sulla sufficienza o concludenza degli indizi, salvo violazione dei limiti del ragionamento presuntivo.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Il giudice di rinvio non può discostarsi dal principio di diritto già fissato dalla Cassazione, qui in tema di momento rilevante per accertare la conoscenza dello stato di insolvenza.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione accelerata proposta dalla Corte, se confermata dall’esito, comporta ulteriori conseguenze economiche per la parte ricorrente.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 96, comma 4, c.p.c.
È posta a base della condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per la proposizione di ricorso inammissibile conforme alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla prova per presunzioni è inammissibile quando, sotto l’apparenza della violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., mira soltanto a ottenere una nuova valutazione della sufficienza, gravità, precisione e concordanza degli indizi compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare il percorso logico mediante il quale il giudice ha tratto il fatto ignoto da una pluralità di indizi: occorre un fatto storico specifico, decisivo e realmente trascurato.
- La valutazione della scientia decoctionis nelle revocatorie di pagamenti va compiuta con riferimento al momento in cui il pagamento è effettivamente ricevuto dal creditore, non a momenti anteriori come la sola presentazione di fatture o la maturazione del credito.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riaprire il tema del momento giuridicamente rilevante quando tale punto sia già stato definitivamente fissato nel precedente giudizio di legittimità.
- La mancanza di ulteriori indizi non equivale di per sé a indizi di segno contrario: la discordanza presuntiva richiede fatti noti effettivamente contrastanti, non una semplice incompletezza del quadro probatorio.
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